Assegno non protestato è titolo esecutivo per il precetto
Assegno non protestato - Titolo esecutivo per notificare precetto al traente
In risposta ad una mia precedente domanda mi avete riferito che l'assegno non protestato non può costituire valido titolo esecutivo per notificare il precetto.
Non essendo d'accordo sulla risposta, potreste gentilmente comunicarmi gli estremi normativi su cui si basa tale assunto. Ritengo che il precetto in forza di un assegno non protestato possa essere notificato al traente, ma non ad eventuali ulteriori giranti.
Azione di regresso nei confronti del traente per assegno impagato anche se non protestato
Lei ritiene il giusto: evidentemente deve esserci stato un malinteso nella risposta, tanto più che, anche per esercitare l'azione di regresso verso i giranti, il rifiuto del pagamento può essere constatato con dichiarazione del trattario riportata sull'assegno o con dichiarazione del capo di una stanza di compensazione; non necessariamente con il protesto.
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