Ritenuta, sequestro e pignoramento dello stipendio o della pensione del coniuge obbligato al mantenimento


Il coniuge beneficiario del mantenimento in caso di inadempimento del coniuge obbligato, può avviare le procedure di cui all'articolo 156 del codice civile

Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

La ritenuta così operata sullo stipendio o pensione del coniuge obbligato è tuttavia irrilevante, non trattandosi di sequestro, né di pignoramento, per quel che concerne i limiti di pignorabilità di pensioni e stipendi previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile nonché dall'articolo 2 della legge 180/1950, laddove tali norme dispongono che il sequestro ed il pignoramento di stipendi e pensioni, per il simultaneo concorso di crediti alimentari, esattoriali ed ordinari non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto degli oneri fiscali e contributivi, della retribuzione mensile percepita dal coniuge obbligato.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.

Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notifica, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Il datore di lavoro al quale sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta' per il soddisfacimento dell'assegno periodico.

Quelli appena esposti sono i contenuti dell'articolo 8 della legge 898/1970: ma, del sequestro dello stipendio o della pensione del coniuge obbligato al mantenimento si è occupata anche la Corte di cassazione con la sentenza 11062/2011.

Secondo i giudici del Palazzaccio, l'articolo 156 del codice civile, al sesto comma, attribuisce al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Testualmente, infatti, il codice civile prevede che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Come abbiamo avuto modo di vedere, il codice civile riserva al giudice, in caso di inadempienza e su richiesta del beneficiario (figli, coniuge separato o divorziato) la facoltà di ordinare al datore di lavoro che una parte dell'assegno di mantenimento venga versata direttamente agli aventi diritto (il che equivale, in pratica, ad un pignoramento).

Si parla di parte dell'assegno di mantenimento e non dell'assegno di mantenimento nella sua interezza: questo perché è bene ribadire la differenza tra il diritto agli alimenti, obbligazione di natura patrimoniale che trae fondamento dal principio di solidarietà familiare e che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento del beneficiario e il diritto al mantenimento, che consiste, invece, in una prestazione comprensiva di tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione, prescindendo da uno stato di bisogno.

Il giudice deve anche tener conto dell'eventualità che sullo stipendio o sulla pensione del coniuge obbligato insistano precedenti pignoramenti (o sequestri) e cessioni del quinto: come abbiamo già scritto, il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti alimentari, esattoriali ed ordinari non può colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto degli oneri fiscali e contributivi, della retribuzione mensile percepita dal coniuge obbligato; inoltre, qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto di ritenute e la quota ceduta (articolo 68 del dpr 180/1950).

14 Novembre 2024 · Marzia Ciunfrini


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