Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio maggiorenne, che perde il posto di lavoro, non ha più diritto all’assegno di mantenimento


Una volta raggiunta l'indipendenza economica, il figlio maggiorenne, che perde il posto di lavoro, non ha più diritto all'assegno di mantenimento

Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni.

Si tratta del principio di diritto enunciato, nella sentenza 6509/2017, dai giudici della Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione precedentemente assunta e riguardante il caso di un soggetto che aveva abbandonato il posto di lavoro a tempo indeterminato per sceglierne un altro con contratto a tempo determinato; contratto che non era stato successivamente rinnovato, determinando, così, la richiesta di percepire nuovamente l'assegno di mantenimento posto a carico del genitore.

    16 Marzo 2026