Assegno emesso senza indicazione della ragione sociale
Quando l'assegno è tratto sul conto intestato alla società senza indicazione della ragione sociale, esso risulta irregolare perché in violazione della norma di cui all'articolo 11 del regio decreto numero 1736/1933, in base alla quale ogni sottoscrizione dell'assegno deve contenere l'indicazione del soggetto giuridico che si obbliga.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la ratio dell'articolo 11 della legge assegni è proprio quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive, così obbligandosi in via cartolare.
Per i soggetti giuridici ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale, e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive ed il soggetto giuridico in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione (si vedano sul punto Cassazione numero 1469/77 e Cassazione numero 7761/2004).
Assegno bancario tratto su conto intestato a società in nome collettivo recante soltanto la firma di uno dei titolari amministratori. È da ritenersi valido?
Tutto dipende se gli amministratori sono abilitati ad operare e disporre sul conto corrente della società in modalità congiunta o disgiunta.
Ho affittato a una s.a.s. un locale adibito a ristorante con contratto registrato inferiore alle somme stabilite, ora alla scadenza del contratto l’amministratore mi chiede la restituzione delle somme pagate in nero con assegni in parte però senza il timbro della società. Come devo comportarmi.
Le conviene pagare facendosi rilasciare ricevuta dalla società.