Assegno già emesso » Si può chiedere all’istituto di credito di non pagarlo più?
Una banca deve eseguire l’ordine impartito dal proprio cliente di non pagare più l'assegno già emesso. Purtroppo, però, dell'eventuale protesto resta unicamente responsabile il correntista.
Chi ha già emesso un assegno può, in un momento seguente alla consegna, ordinare al proprio istituto di credito di non pagarlo più? Se si, quali sono le conseguenze? Cosa succede nell'eventualità di un protesto? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.
Si può chiedere alla banca di non pagare un assegno già emesso?
Partiamo da un piccolo esempio: il signor Rossi ha dato al signor Bianchi un assegno, a titolo di pagamento per una prestazione che questi avrebbe dovuto compiere, ma poi, resosi conto dell'inadempimento di quest’ultimo, ha ordinato al direttore della propria banca di non pagare più il titolo.
È fattibile questa pratica?
Certamente si, ma con alcune riserve.
Per cominciare, bisogna fare una distinzione a seconda del momento in cui il cliente chiede al proprio istituto di non pagare l'assegno.
Infatti, se l’ordine del correntista di non pagare l'assegno interviene dopo 8 giorni dalla data dell'emissione del titolo, la banca è tenuta ad adempiere a tale richiesta, essendo un sacrosanto diritto del debitore, che ha emesso l'assegno, revocarlo una volta decorso il termine.
Ciò perché la normativa vigente stabilisce che una banca debba pagare i titoli entro 8 giorni, 15 se il pagamento deve avvenire in un Comune diverso, dalla data di emissione.
Se, invece, vengono presentati in un momento successivo, il cliente può legittimamente ordinare alla banca di non pagare.
Nel caso la banca disobbedisca all'ordine del cliente pagando il titolo, la stessa è considerata responsabile e deve restituire la somma illegittimamente prelevata dal conto.
Ovviamente, non è detto che il correntista revochi l'assegno.
Perciò, se non lo fa, nonostante la scadenza del termine degli otto giorni, la banca è obbligata regolarmente a pagare l'assegno a vista.
Al contrario, nella fattispecie in cui il correntista intervenga prima degli 8 giorni la banca resta comunque tenuta a rispettare la richiesta del proprio cliente.
Tuttavia quest’ultimo si assume ogni responsabilità, nei confronti del creditore, nel caso di protesto e, in caso di estinzione anticipata del conto, della sanzione amministrativa conseguente, prevista dalla legge.
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