Nessuna pensione di reversibilità all’ex coniuge superstite che ha beneficiato di un assegno divorzile corrisposto in unica soluzione

In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

La norma subordina a due fondamentali condizioni il sorgere del diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell’assegno di divorzio.

Ulteriore condizione è che il rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

La recente giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha definitivamente sancito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal "de cuius" quando questi era in vita.

Anche la Corte costituzionale (sentenze 87/1995 e 419/1999) ha ricordato che la funzione della pensione di reversibilità è quella di assicurare la prosecuzione del sostentamento assicurato dall'assegno divorzile e ha ritenuto che è giustificata la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successivi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudizialmente.

Solo nel caso in cui l'ex coniuge superstite benefici di una erogazione economica a carico dell’ex coniuge obbligato, al momento del decesso di costui, ha ragion d’essere la sostituzione dell'assegno divorzile con la pensione di reversibilità (o di una sua quota), allo scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico prima assicuratogli dal coniuge deceduto proprio con l’assegno periodico di divorzio.

Tale esigenza non si ravvisa nel caso di soddisfazione delle pretese economiche dell'ex coniuge superstite in un’unica soluzione, realizzata concordemente con l’altro coniuge e approvata nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, in considerazione della capacità di quanto pattuito (verosimilmente nella misura idonea ad assicurare al coniuge beneficiario i mezzi adeguati al suo sostentamento per la sua sopravvivenza) e giudicata congrua dal Tribunale a seguito del controllo e della valutazione globale di tutte le circostanze a cui la pattuizione è in ogni caso sottoposta.

Quelle appena riportate sono le considerazioni giuridiche svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 9054/16.

7 Maggio 2016 · Annapaola Ferri


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