Nessun diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge che forma una nuova famiglia di fatto, anche se la convivenza viene successivamente meno

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

Con la formazione di una nuova famiglia di fatto, il diritto all'assegno divorzile non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso: infatti, la formazione di una famiglia di fatto, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

Ciò vale anche se, successivamente, la convivenza viene meno, dal momento che il diritto all'assegno divorzile è stato già definitivamente eliso e su tale aspetto risultano irrilevanti le successive evoluzioni del nuovo rapporto.

Il principio di diritto è stato nuovamente ribadito dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 18111/2017.

4 Settembre 2017 · Marzia Ciunfrini


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