Assegno divorzile: cosa accade quando il coniuge divorziato forma una nuova famiglia, anche di fatto » Obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne non convivente
L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Il relativo diritto non entra in stato di sospensione, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo é espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge divorziato, il quale non può che confidare, legittimemente, nell'esonero definitivo da ogni obbligo.
L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non convivente cessa solo con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita.
Questi i principi di diritto ancora una volta ribaditi dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 25528/2016.
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