Assegno di mantenimento » La sua finalità è conservare il tenore di vita goduto dal beneficiario durante la convivenza matrimoniale.

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Ancora ribadito dalla giurisprudenza il concetto per cui lo scopo dell'assegno di mantenimento è quello di conservare il tenore di vita goduto dal beneficiario durante la convivenza matrimoniale.

Evidenti i sacrifici affrontati dalla moglie durante il matrimonio, sacrifici che sono destinati ad avere ripercussioni a livello economico, anche sul lungo periodo.

Ciò comporta il riconoscimento, a carico del marito, di un assegno mensile.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21010714.

In una separazione personale, laddove sia constatata una disparità economica tra due coniugi (disparità data anche del fatto che la moglie abbia dedicato molti anni alla cura dei figli ed abbia collaborato con il lavoro del marito, abbandonando la propria professione) deve sussistere un assegno di mantenimento cospicuo. Non importa, in tale fattispecie, che il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento abbia già usufruito della casa coniugale, di esclusiva proprietà del coniuge obbligato.

Inoltre, come già chiarito da giurisprudenza consolidata, il beneficiario ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Pertanto, è legittima la corresponsione, da parte del coniuge obbligato, essendo benestante, di un assegno di mantenimento particolarmente esoso.

7 Ottobre 2014 · Genny Manfredi