La quantificazione dell’assegno di mantenimento non deve essere necessariamente proporzionale al canone dell’immobile che il coniuge separato deve lasciare
È vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente, e che nel quantificare l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente.
Tuttavia, l'ammontare dell'assegno, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15272/15.
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