Assegno di mantenimento mutui e prestiti nel calcolo di reddito e patrimonio del nucleo familiare ai fini ISEE

Presunta penalizzazione ai fini ISEE di chi percepisce un assegno di mantenimento oppure ha ottenuto un mutuo o un prestito

Buon giorno chiedo cortesemente il vostro aiuto per la compilazione della DSU richiesta per il nuovo ISEE 2015: per il rilascio del nuovo ISEE devono essere essere dichiarati tutti i contributi e gli alimenti per coniuge o figli ricevuti nell’anno 2013 o nell’anno 2014?

Quando i contributi e / o gli alimenti sono versati sul conto corrente, ed entrano già nella media annua e nel saldo finale, devono essere comunque dichiarati una seconda volta separatamente?

Se si, come comunicatomi verbalmente da un CAF, questi importi vengono conteggiati due volte, sia come “reddito” nella media e saldo di un conto corrente, sia come contributo di natura socioassistenziale e / o alimenti versati per coniuge o figlio? … ed in questo casol’utente viene “penalizzato” due volte?

Nel caso dei piccoli prestiti, prestiti pluriennali o mutui, anche a gestione INPS o INPDAP, per i quali l’utente ha una trattenuta sullo stipendio… il dichiarante, ovviamente, deve indicare il reddito da lavoro “completo” ( quindi non sottraendo la trattenuta mensile), il “temporaneo” versamento sul conto della somma ricevuta a titolo di “prestito”viene comunque conteggiata nella media e saldo annua e fa quindi reddito? (il CAF conferma) e viene nuovamente conteggiata come “contributo” non essendoci la voce prestito?

Il contributo regionale per il mutuo della casa, anche esso versato direttamente sul conto corrente, contribuisce a sua volta alla determinazione della media annua e del saldo del reddito ed inoltre deve essere ulteriormente dichiarato come contributo e quindi ricalcolato anche questo per due volte?

Assegno di mantenimento mutui e prestiti nel calcolo di reddito e patrimonio del nucleo familiare ai fini ISEE - Alcune considerazioni

Va chiarito innanzitutto che gli alimenti corrisposti al coniuge separato costituiscono reddito soggetto ad IRPEF, tanto è vero che il coniuge che li percepisce è obbligato a presentare dichiarazione.

Mentre il coniuge obbligato, nella propria dichiarazione, ne deduce l’importo dall’imponibile (proprio al fine di evitare una doppia imposizione).

I contributi per i figli, invece, non formano reddito ed il coniuge che li percepisce, infatti, non li dichiara al fisco. Il coniuge obbligato paga l’IRPEF, senza alcuna deduzione, sugli importi che poi versa per il mantenimento dei figli.

La presunta doppia penalizzazione a cui lei si riferisce, di conseguenza, sussisterebbe soltanto per l’importo relativo al mantenimento del coniuge separato.

Si tratta, in ogni caso, di una “doppia penalizzazione”, se così preferisce chiamarla, che vale per tutti. In un nucleo familiare in cui i coniugi non sono separati, il reddito del nucleo familiare in dichiarazione IRPEF comprende anche la quota “virtuale” di mantenimento per il coniuge non separato.

E, in una eventuale DSU/ISEE (Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE), la media delle giacenze bancarie comprende, evidentemente, anche la quota “virtuale” destinata al mantenimento del coniuge non separato.

Più pertinente sembra essere la seconda osservazione. Se chiedo ed ottengo un prestito, lei si domanda, le spese mensili per il rimborso non compaiono da nessuna parte, mentre il prestito concesso contribuisce ad incrementare la giacenza media bancaria.

Ora, è inconsueto chiedere soldi in prestito pagando a chi li concede lauti interessi per poi lasciarli depositati per mesi in banca solo per corrispondere alla banca quelli attivi del conto corrente (che sono ormai, lo ricordiamo, nulli o negativi). Comunque, ciascuno è libero di fare ciò che crede, ma è indubbio che a parità di condizioni (reddito e giacenza media in conto corrente al netto del prestito) fra un nucleo familiare che non ha chiesto un prestito ed un altro nucleo familiare che accede al credito per depositare i soldi in banca, venga senz’altro preferito il primo per le prestazioni di cui è possibile fruire con la DSU/ISEE.

Peraltro, se poniamo invece, il prestito venisse chiesto ed ottenuto perché un componente del nucleo familiare debba studiare all’estero oppure essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in clinica, la giacenza media in conto corrente (che viene effettuata su un periodo di 365 giorni) subisce una fluttuazione minima e, contestualmente, il nucleo familiare gode delle agevolazioni relative alle detrazioni previste per gli studenti o per le spese mediche.

Potremmo continuare. Anche per il mutuo casa valgono le medesime considerazioni. Se il finanziamento è chiesto in prossimità dell’acquisto, la giacenza media in conto corrente ne risente in misura minima e, d’altro canto, l’eventuale “penalizzazione” è ben ampiamente compensata dalle detrazioni che, pur se fruite, non modificano il reddito imponibile. Esse rappresentano, se vogliamo, comunque un’agevolazione erogata dallo Stato al nucleo familiare a fronte di una penalizzazione (minima) sulla giacenza media in conto corrente.

L’equità assoluta, sicuramente, non esiste su questa terra. Ma, in tutta onestà, non mi sentirei di accusare di iniquità l’attuale sistema ISEE. Tanto più che, proprio per prevedere casi come quelli da lei citati (prestiti e mutui rilevanti con giacenze che si protraggono per mesi per cause contingenti indipendenti dalla volontà del titolare del conto) si assume come giacenza media il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si e’ avuto un incremento del patrimonio (il prestito o il mutuo erogati) superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

27 Gennaio 2015 · Carla Benvenuto


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2 risposte a “Assegno di mantenimento mutui e prestiti nel calcolo di reddito e patrimonio del nucleo familiare ai fini ISEE”

  1. Giuseppe Fois ha detto:

    Cinque anni fa ho acquistato l’appartamento in cui vivevo con moglie e figli ma precedentemente mi ero allontanato e separato dal coniuge. Ho lasciato tutto in casa però a titolo di mantenimento ho dato l’alloggio alla mia ex coniuge pur mantenendo la residenza anagrafica.

    Da circa 10 anni convivo con i miei perché li assisto in quanto sono disabili 100% con accompagnamento. Essendo solo domiciliato nel nucleo familiare io finora ho solo dichiarato i miei redditi personali escludendo i componenti del nucleo dove ho soltanto la residenza anagrafica.

    Quindi i miei genitori dichiarano il loro reddito ed ISEE ed io lo stesso separatamente.

    Chiedo cortesemente se ciò è regolare da parte mia e se ho diritto ad accedere al bonus statale/INPS riguardo all’assistenza di familiari disabili nonostante sia solo domiciliato e non residente con i miei familiari con 104/92 come penso richieda l’ISEE.

    • Nella situazione descritta il suo nucleo familiare è costituito da lei, il coniuge separato ed i figli. La separazione personale intervenuta, associata alla convivenza anagrafica con coniuge separato e figli, comporta l’individuazione di un unico nucleo familiare i cui componenti sono legati da vincoli di parentela ed affettivi. Anche se si escludono rapporti affettivi con il coniuge separato, non possono essere negati quelli comuni dei genitori verso i figli conviventi.

      Tutto questo comporta che non ha errato quando ha escluso i genitori dalla sua DSU/ISEE. Ma avrebbe dovuto includere anche coniuge separato e figli, il che avrebbe determinato un abbattimento del reddito del nucleo familiare, se il coniuge separato non produce reddito. Tuttavia, nel caso di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’accesso ai benefici previsti per un figlio minore, andrebbero inclusi i redditi di entrambi i genitori.

      Per quanto attiene i benefici previsti dalla legge 104/92 è tassativamente richiesto per chi ne fruisce il requisito di convivenza anagrafica con il disabile assistito.

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