Assegno di mantenimento al coniuge dopo separazione » Come quando quanto e perché è dovuto

Assegno di mantenimento al coniuge dopo separazione » Come quando quanto e perché è dovuto

Vi proponiamo una breve guida su tutto ciò che riguarda il mondo dell'assegno di mantenimento, nella fattispecie di una separazione tra due coniugi: nell'articolo che segue scopriamo, infatti, in quali modalità va corrisposto, da chi, come, quando e in quali fattispecie, lo stesso, è dovuto.

L'articolo 143 del Codice Civile contiene le norme inerenti i diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Il comma 3, più nel dettaglio, afferma che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Sia il marito che la moglie devono quindi contribuire ai bisogni della famiglia. Ma questo dovere di contribuzione come viene rispettato durante la separazione dei coniugi?

Nell'articolo 156 del Codice Civile viene stabilito che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La separazione ha delle forti conseguenze sul regime patrimoniale della famiglia in quanto determina la cessazione del vincolo coniugale. Però l'obbligo di assistenza materiale non si estingue e non si sospende neppure durante la causa di separazione.

Anzi, si concretizza tramite la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Quindi il Giudice, nella sentenza di separazione giudiziale, stabilisce a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione e concede quindi all'altro coniuge il diritto di ricevere un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.

Il concetto di "mantenimento" indica l'assenza di redditi sufficienti a garantire al coniuge (marito o moglie) il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

L'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Il d.lgs. 154/2013 ha riformato alcune disposizioni in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli. La Legge di stabilità per il 2016 ha inoltre introdotto il c.d. "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno".

Nozioni generali sull'assegno di mantenimento

Nel paragrafo che segue forniremo al lettore informazioni, in linea piuttosto generica, su tutto ciò che concerne la prassi dell'assegno di mantenimento tra due coniugi in stato di separazione.

Come accennato nel capitolo precedente, l’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

  • deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
  • al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
  • il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
  • il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il canone di affitto o le spese condominiali).

Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.

Occorre, pertanto, distinguere due situazioni:

  • assegno di mantenimento a favore del coniuge;
  • assegno di mantenimento a favore dei figli.

Nell'intervento di oggi, però, vogliamo occuparci più specificatamente della prima ipotesi.

Dunque, nel primo caso, qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita (spesso è la moglie a trovarsi in tale condizione, soprattutto quando abbia rinunciato, a beneficio della famiglia, a coltivare le proprie aspirazioni professionali), il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.

Il giudice, quando è chiamato a valutare l’entità dell’assegno di mantenimento per il coniuge, deve tener conto non solo dei redditi che derivano dall'attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti o ulteriori fonti di ricchezze.

Un altro elemento che deve essere valutato è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge che richiede l’assegno: il giudice, infatti, dovrà considerare se quest’ultimo abbia la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita tenendo conto di diversi fattori quali l’età, l’esperienza lavorativa, le condizioni di salute, il tempo che è intercorso dall'ultima prestazione di lavoro e, sulla base di queste valutazioni, può disporre una diminuzione dell’assegno.

Non da ultimo deve essere accertato il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente possano consentire di mantenere quel livello di vita indipendentemente dalla percezione dell’assegno: se ciò non si verifica, il giudice deciderà l’importo dell’assegno cercando di equilibrare la disparità.

È sempre possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un provato e obiettivo mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.

I mutamenti cui si è fatto cenno sopra si verificano principalmente in due ipotesi:

  • vi sia stato un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi (ad es.: perché è erede di un ingente patrimonio);
  • vi sia stato un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad es.: perdita del lavoro, fallimento della società amministrata etc…).
  • L’assegno di mantenimento, sia a favore dell’altro coniuge sia a favore dei figli, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

La domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata sia dall'avente diritto sia dal coniuge obbligato a versarlo.

Inoltre, come chiarito nell'introduzione, la legge di stabilità 2016” ha introdotto la possibilità, per il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall'altro coniuge a titolo di mantenimento.

Per il momento il Fondo opera solo in via sperimentale, presso alcuni Tribunali da individuarsi con appositi decreti ministeriali.

I presupposti per poter ricorrere al Fondo di solidarietà sono i seguenti:

  • vi deve essere – in capo al coniuge separato che usufruiva dell’assegno di mantenimento - un oggettivo stato di bisogno che gli impedisca di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi (secondo i primi commenti, non potrebbero quindi ricorrere al Fondo i coniugi separati senza figli, i coniugi separati con figli maggiorenni non disabili e i divorziati);
  • il coniuge tenuto all’erogazione dell’assegno non provvede in tal senso, a prescindere dalle motivazioni (scelta volontaria, carenza di mezzi, ecc.).

Se intende chiedere aiuto al Fondo, il coniuge avente diritto all'assegno può rivolgere un’apposita istanza al Tribunale del luogo di propria residenza.

Lo scopo è di ottenere dallo Stato un’anticipazione della somma, al massimo pari all'importo del singolo assegno non percepito (pertanto, se l’ex coniuge non ha versato più mensilità, si dovranno presentare più istanze).

Se il Tribunale accoglie l’istanza (e per la valutazione del caso il Giudice dispone di 30 giorni), la invia al Ministero della giustizia affinché sia versata la somma. Il Ministero si rivarrà poi contro il coniuge moroso per il recupero della somma.

Se invece il Tribunale rigetta l’istanza, il relativo provvedimento non è impugnabile.

In cosa consiste e quando spetta l'assegno di mantenimento al coniuge separato

Chiariamo alcuni punti: in che cosa consiste l'assegno di mantenimento e, più dettagliatamente, quando spetta? Fughiamo tutti i dubbi nel prosieguo dell'articolo.

Come accennato, l’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Se l’assegno periodico non viene versato e sussiste uno stato di bisogno in capo al coniuge avente diritto, quest’ultimo può far ricorso al Giudice per avere un’anticipazione della somma da parte del “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” (legge di Stabilità 2016).

Per ottenere l'assegno di mantenimento, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
  • al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
  • il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
  • il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile):

  • può consistere in una somma di denaro unica
  • o in voci di spesa (per esempio il pagamento del canone di affitto o delle spese condominiali).
  • Presupposto è che:

    • il coniuge non abbia redditi propri adeguati
    • i redditi propri del coniuge non siano sufficienti a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.

    L’assegno non spetta:

    • al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione (in tal caso, può essere riconosciuto il diritto agli alimenti).

    Casi particolari estratti dai principi della Corte di Cassazione riguardo l'assegno di mantenimento tra coniugi in separazione

    Un'utile rassegna delle principali sentenze della Corte di Cassazione che definiscono casi particolari e/o border line riguardo la corresponsione dell'assegno di mantenimento tra coniugi in stato di separazione.

    La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento configura un reato anche se il coniuge beneficiario non è in stato di bisogno.

    Per l'integrazione della fattispecie delittuosa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è necessaria la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta contraria ai doveri inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.

    Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 47139/14.

    Da quanto si apprende dalla pronuncia sopra riportata, in una separazione personale, il coniuge obbligato separato che omette reiteratamente di versare l'assegno di mantenimento, è colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se il coniuge beneficiario non versa in stato di bisogno.

    A parere degli Ermellini, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, scatta quando il coniuge obbligato, di solito il marito, faccia mancare al coniuge beneficiario i mezzi di sussistenza.

    Secondo normativa vigente, si richiede che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possieda il necessario per vivere, ma ciò non va inteso in senso restrittivo.

    Negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano, infatti, anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia.

    Obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi.

    Dunque, come accennato, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può far scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando il coniuge beneficiario non si trovi in uno stato di bisogno evidente.

    Per dedurre a quale dei due coniugi addebitare la separazione personale, sono ammesse anche testimonianze indirette, capaci di provare un tradimento.

    Sono valide le testimonianze indirette dei suoceri per l’addebito della fine del matrimonio al genero fedifrago e violento.

    E' quanto emerge dalla sentenza 25663/14 della Corte di Cassazione.

    Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, le deposizioni indirette da sole non hanno valore probatorio ne' indiziario, ma si elevano ad elemento di prova quando sono supportate da circostanze oggettive o soggettive o da altre risultanze probatorie derivati dall'esito processuale, che ne avvalorino la credibilità.

    Con l'espressione testimonianza indiretta si intende la deposizione di soggetti che hanno soltanto una conoscenza indiretta del fatto su cui verte la controversia.

    Secondo l'orientamento giurisprudenziale ricorrente, una testimonianza indiretta non è ammessa in sede processuale: difatti, la testimonianza può concernere solo fatti di cui un soggetto abbia conoscenza diretta.

    Ma, a parere degli Ermellini, questo principio può trovare dei temperamenti in materia di rapporti familiari, di tradimenti e di relazioni adulterine.

    In tali fattispecie, per poter capire a chi ascrivere l'addebito della separazione, è possibile assumere come prova la testimonianza per sentito dire o, appunto, la testimonianza indiretta, cioè su fatti riferiti da qualcun altro.

    Dunque, se uno dei due coniugi ha commesso adulterio, e testimonianze indirette lo confermino, è possibile addebitargli la separazione personale.

    In tema di separazione personale tra due coniugi, non deve essere corrisposto l'assegno di mantenimento, da parte del coniuge obbligato, se lo stesso è disoccupato e il coniuge beneficiario ha intrapreso una nuova convivenza.

    Alla moglie non può essere riconosciuto il mantenimento qualora il marito si trovi disoccupato e la donna nel frattempo abbia intrapreso una convivenza more uxorio.

    Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24832/14.

    Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, come accennato, nell'ambito di una separazione personale, alla moglie non può essere riconosciuto il mantenimento qualora l’ex marito si trovi disoccupato e la donna nel frattempo abbia intrapreso una convivenza more uxorio.

    Come noto, dopo la separazione personale, se il coniuge beneficiario dell'assegno si risposa o va a convivere con un’altra persona, ciò non determina automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.

    A parere degli Ermellini, invece, la cessazione dall'onere, può scaturire qualora il coniuge obbligato sia disoccupato e nel frattempo, lo stesso, dimostri un miglioramento delle condizioni di vita dell'altro coniuge o, quanto meno, dei risparmi di spese derivanti dalla nuova convivenza appena intrapresa.

    Dunque, l'obbligato al pagamento dell’assegno, qualora chieda al giudice la revoca di corrispondere il mantenimento, deve dimostrare il mutamento in meglio delle condizioni economiche del beneficiario, con qualsiasi mezzo di prova, anche con mere presunzioni.

    Separazione personale: come valutare il tenore di vita goduto durante il matrimonio ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.

    In tema di assegno di mantenimento, il contributo deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale.

    Indice di tale tenore può essere anche l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.

    Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23088/14.

    Come ampiamente chiarito nel nostro blog, con la separazione personale tra due coniugi, il giudice dispone l’obbligo, per chi dei due sta meglio economicamente, di versare, in favore dell’altro, l'assegno di mantenimento.

    Secondo giurisprudenza consolidata, per la quantificazione di tale assegno, è importante, per il coniuge più debole, il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

    Ma come si fa a valutare il tenore di vita goduto durante il matrimonio?

    Secondo quanto disposto dalla pronuncia in esame, indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi, ossia quella registrata dopo la separazione personale.

    Gli Ermellini, in particolare, hanno precisato che l’assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale, anche se indice del predetto tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.

    Nell'ambito di una separazione personale, qualora il matrimonio sia stato particolarmente breve, va comunque corrisposto l'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato.

    La breve durata del matrimonio può incidere sul quantum dell’assegno di mantenimento, non sul diritto a riceverlo.

    Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21597/14.

    Secondo quanto disposto dai supremi Giudici, concetto già esplicato numerosissime volte, l’assegno di mantenimento deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza: indice di tale tenore può essere anche l’attuale disparità di posizioni economiche tra i due coniugi.

    Pertanto, in definitiva, anche sussistendo un periodo limitato di convivenza matrimoniale ed uno scarso contributo alle esigenze familiari, l'assegno di mantenimento va ugualmente versato.

    Al massimo, sottolineano i giudici di piazza Cavour, si può ambire ad una riduzione delle somme da corrispondere ma, mai, alla cancellazione dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge beneficiario.

    In caso di tradimento reciproco tra due coniugi, l'addebito della separazione personale ricade su chi ha "cornificato" per primo.

    Quando sussiste un tradimento reciproco, se la relazione extraconiugale di uno dei due coniugi è servita a dare il via alla crisi della coppia, è a quest’ultimo che va imputato l’addebito per la separazione e non, invece, a entrambi.

    Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21596/14.

    Lui tradisce lei, lei tradisce lui, ma quella della donna è una reazione: rottura addebitabile all'uomo.

    Ricostruita la dinamica delle rispettive relazioni extraconiugali del marito prima e della moglie poi.

    Elemento decisivo, però, è il ‘peso specifico’ riconosciuto alla liaison dell’uomo, che ha fatto vacillare le fondamenta della coppia e, in sostanza, provocato il tradimento perpetrato successivamente dalla donna.

    A volte, capita, infatti, che il comportamento illecito di uno dei due coniugi sia solo la reazione all'offesa ricevuta dall'altro.

    Pertanto, in tali fattispecie, il giudice dovrà stabilire chi sia stato per primo a cominciare le ostilità, generando, così, la reazione dell’altro.

    Con la pronuncia in esame, infatti, gli Ermellini hanno chiarito che, in caso di separazione personale causata da adulterio reciproco, è fondamentale determinare quale peso specifico abbia avuto il comportamento dell’uno dei due sull'altro e quanto sia stato decisivo a determinarne la reazione.

    In parole povere, bisogna appurare con precisione la relazione di causa-effetto tra l’illecito del primo e l’illecito del secondo per poter stabilire su chi dei due coniugi grava l'addebito di separazione.

    Nell'ambito di una separazione personale, l'importo dell'assegno di mantenimento va calcolato al netto del reddito del coniuge obbligato.

    L'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge beneficiario deve essere calcolato dal giudice tenendo in considerazione il reddito netto percepito dal soggetto onerato e non quello lordo.

    Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20024/14.

    In primis, come sappiamo, per poter stabilire se sussiste il diritto all'assegno di mantenimento, bisogna verificare se il coniuge richiedente dispone o meno di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e per il mantenimento dello stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

    In tale fattispecie, secondo la giurisprudenza, egli ha diritto all'assegno di mantenimento, il cui importo viene valutato dal giudice.

    E dunque, a parere degli Ermellini, nel porre a raffronto il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio con quella esistente alla data della domanda di divorzio, il tribunale non deve tenere conto del reddito lordo, ma di quello netto del coniuge onerato al mantenimento.

    Da ciò ne deriva, quindi, che si deve sempre avere a riferimento la situazione economica obiettiva del coniuge tenuto al versamento e, quindi, le sue effettive capacità di contribuire al mantenimento dell’ex.

    No all'assegno divorzile per il coniuge beneficiario che forma una nuova famiglia di fatto

    L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

    Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

    Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2466/16.

    L'assegno di mantenimento deve continuare a rendere possibili lo shopping i viaggi e le cene che l'ex coniuge effettuava in costanza di matrimonio

    Incombe sempre al marito l'onere di provare che la moglie avrebbe la possibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa a lei confacente e tale da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.

    L'assegno divorzile accordato in favore dell'ex coniuge deve essere sufficiente a coprire le consistenti spese per vestiario, per viaggi, cene ed altro che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio.

    Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 21670/15.

    Revisione dell'assegno divorzile - Per ottenerla non è sufficiente l'intervenuto pensionamento dell'obbligato

    In sede di revisione dell’assegno di divorzio, il giudice non puo’ procedere ad una nuova od autonoma valutazione dei presupposti o dell’entita’ dell’assegno divorzile, ma, nel pieno rispetto della valutazione espressa al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio cosi’ raggiunto, adeguando l’importo od escludendo l’assegno in relazione alla nuova situazione patrimoniale.

    I giustificati motivi indicati dalla legge sul divorzio per la revisione dell'assegno di mantenimento vanno ricollegati a circostanze sopravvenute e non, ad esempio (come richiesto dall'obbligato nel caso specifico esaminato dai giudici di legittimità), alla breve durata del matrimonio fra le parti.

    L’intervenuto pensionamento del coniuge obbligato e la conseguente ulteriore impossibilità a svolgere lavoro straordinario non possono automaticamente comportare la revisione dell'assegno divorzile se non accompagnati dall'indicazione del reddito percepito nell'anno del divorzio e di quello percepito nel momento in cui si chiede la revisione dell'assegno divorzile. In pratica, va escluso che l’eta’ avanzata possa essere di per se’ elemento di peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, in difetto di una specifica prova al riguardo.

    Queste sono le indicazioni fornite, in tema di revisione dell'assegno divorzile, dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 17808/15.

    Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorre dal provvedimento giudiziale e non da quando sono maturati i presupposti di modifica

    In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica o la soppressione dell'assegno.

    Ne consegue che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modifica dell'assegno di mantenimento.

    Questo l'orientamento dei giudici della Corte Suprema così come emerge dalla lettura della sentenza sentenza 16173/15.

    La quantificazione dell'assegno di mantenimento non deve essere necessariamente proporzionale al canone dell'immobile che il coniuge separato deve lasciare

    È vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente, e che nel quantificare l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente.

    Tuttavia, l'ammontare dell'assegno, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa.

    Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15272/15.

    Assegno di mantenimento - per la sua determinazione va considerata l'eventuale nascita di un figlio di secondo letto

    Il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto (e il relativo obbligo di mantenimento da parte del padre) va considerato dal giudice nella determinazione dell'assegno divorzile.

    Il principio è stato ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14521/15.

    Le spese condominiali devono intendersi incluse in quelle ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato

    Spesso la sentenza che definisce le condizioni di separazione o di divorzio pone a carico dell'obbligato, oltre al mutuo, anche le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato al coniuge separato o all'ex coniuge.

    Per spese ordinarie e straordinarie devono propriamente intendersi le spese relative all’unità immobiliare di proprietà individuale, laddove per spese condominiali debbono intendersi le spese relative alle parti di proprieta’ comune di un immobile. Dunque, le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile assegnato comprendono anche le spese condominiali, perche’ queste ultime sono tipicamente pertinenti alle prime.

    Il carattere della ordinarieta’ o straordinarieta’ è del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Le spese condominiali non possono essere escluse dalle spese dell'immobile per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell’immobile, piuttosto che alle singole unita’ di proprieta’ individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprieta’ comune con quelle di proprieta’ individuale. Peraltro, le stesse spese condominiali sono suscettibili di essere qualificate, a seconda dei casi, come ordinarie o straordinarie.

    Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 11024/15.

    La revisione dell'assegno di mantenimento può essere accordata solo dopo aver accertato il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato

    Le condizioni economiche dell’accordo di separazione consensuale dei coniugi possono essere modificate soltanto qualora sopravvengano giustificati motivi. In mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, dunque, la domanda di revisione non puo’ essere accolta.

    Il giudice può revocare l’obbligo di contribuzione o ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento solo dopo senza aver accertato il sopravvenire di un peggioramento delle condizioni economiche giustificativo della revisione.

    Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 8839/15.

    Separazione personale per intervenuta omosessualità di uno dei coniugi - Nessun addebito

    La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito che il diritto alla separazione si fonda su fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendono intollerabile il proseguimento della vita coniugale, costituendo la intollerabilita’ un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilita’ e al contesto interno alla vita dei coniugi.

    Ove tale situazione d’intollerabilita’ ed incompatibilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non puo’ costituire ragione di addebito.

    Il principio appena enunciato si applica anche laddove uno dei coniugi violi i doveri di fedeltà, preferendo accompagnarsi ad altri soggetti con cui intrattiene relazioni omosessuali.

    Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 8713/15.

    8 Aprile 2016 · Gennaro Andele


    Commenti e domande

    Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


    Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

    condividi su FB

        

    Seguici su Facebook

    seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

    Seguici iscrivendoti alla newsletter

    iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




    Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!