Assegno con data in bianco riempita dal beneficiario – I rischi che si corrono
Nel caso di sottoscrizione di modulo di assegno con data in bianco, il traente (colui che sottoscrive l'assegno) il quale contesti il contenuto ...
Nel caso di sottoscrizione di modulo di assegno con data in bianco, il traente (colui che sottoscrive l'assegno) il quale contesti il contenuto riportato nel campo data, può proporre querela di falso, se assume che il riempimento sia stato effettuato dal beneficiario in maniera non autorizzata, poiché in tal caso si integra una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal traente (Cassazione 18059/2007).
Invece, il traente che, riconoscendo di aver sottoscritto l'assegno, lamenta il suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare l'abusivo riempimento (Cassazione 5245/2006).
In ogni caso, il traente, per non essere tenuto a versare l'importo facciale dell'assegno, ha l’onere di provare di aver già corrisposto la somma indicata nel modulo: altrimenti, poichè la validità di una scrittura privata prescinde dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento e a questa regola generale non si sottrae l'assegno bancario, qualora quest'ultimo non possa essere incassato, in quanto privo di data, può comunque costituire base documentale di un ricorso per decreto ingiuntivo come semplice scrittura privata (promessa di pagamento).
Così hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 24144/2018.