Assegno bancario – legittimo il rifiuto al pagamento opposto dalla banca in situazione di palese conflitto di interesse
La sottoscrizione apposta sull'assegno deve contenere, fra l'altro, il nome e il cognome di colui che si obbliga. E' pertanto evidente che, quando la sottoscrizione viene apposta in nome altrui, la qualità di rappresentante del sottoscrittore deve essere esplicitata sul titolo con indicazioni idonee a rendere evidente ai terzi l'identità del soggetto rappresentato.
Supponiamo, adesso, che il legale rappresentante della società A, che indicheremo con C, ponga all'incasso un assegno bancario da lui sottoscritto, emesso sul conto corrente di detta società in favore della società B, della quale C è socio unico e legale rappresentante.
La domanda che ci si pone è se la banca possa rifiutarsi di pagare l'assegno nel caso in cui chi firma (C) risultasse essere in palese conflitto di interessi con il soggetto giuridico (la società A) sul conto corrente del quale l'assegno viene emesso.
La risposta è affermativa: la banca è tenuta a verificare, in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione assegno, la legittimità dell'ordine di pagamento impartito mediante l'emissione dell'assegno stesso. E non vi è dubbio che nell'ambito di tale verifica rientri anche l'accertamento di eventuali situazioni di conflitto d'interesse, quando l'assegno risulti rilasciato tramite il rappresentate della società A a beneficio dello stesso soggetto fisico (C), in qualità, questa volta, di socio unico e rappresentante del beneficiario (B).
Così ha stabilito il Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario Finanziario nella decisione 85/14.