Assegni rubati o smarriti – chi deve essere protestato se la firma di traenza non è quella del correntista

Nel caso in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se, all'esito dell'esame esterno della firma di traenza, è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno (legge numero 349 del 1973, articolo 63, comma 1, numero 4 e articolo 1) perché è stato denunciato come rubato.

La banca trattaria ha, infatti, l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno, ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa (Cass. 6006/2003).

Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (legge numero 77 del 1955, articolo 2, con l'ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria (protesto con causale assegno denunciato smarrito o rubato) con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007).

Quanto poi al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiché nell'adempimento dei suoi obblighi, a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto (legge numero 89 del 1913, articolo 47) con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno (Cass. 16617/10).

Pertanto sia l'azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (Cass. 11103/1998); dei danni che possono essere derivati dall'erronea elevazione del protesto.

11 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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