Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni

Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni

Se abbiamo emesso quello che si indica comunemente come assegno "a vuoto" o "scoperto", possiamo in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Eviteremo così le sanzioni pecuniarie e la revoca di sistema, che consiste nell'ulteriore divieto di emettere assegni.

Cosa stabilisce la legge in merito al pagamento tardivo degli assegni scoperti

La legge 386/1990, modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, stabilisce che non si procede all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ( “revoca di sistema” attraverso l’iscrizione nell’archivio informatizzato della CAI - Centrale d’Allarme Interbancaria) se - per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria la prova dello stesso) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento.

Assegno senza provvista - quando si perfeziona l'illecito amministrativo

L’illecito amministrativo a fronte di emissione di assegno senza provvista si perfeziona nel momento in cui l'assegno viene presentato infruttuosamente al pagamento. Tale momento coincide con la data di presentazione diretta del titolo da parte del portatore allo sportello della banca trattaria o con la data di presentazione ad una Stanza di compensazione del titolo ovvero, nel caso di assegni regolati con la procedura “check truncation”, con la presentazione in via telematica attraverso una Stanza di compensazione.

Dal momento in cui si è perfezionato l’illecito, il correntista, per evitare che sia dato corso all'iter sanzionatorio e alla segnalazione in CAI, deve eseguire il pagamento tardivo del titolo maggiorato della penale, degli interessi e delle eventuali spese ai sensi dell'articolo 8 della legge 386/1990.

Pertanto, l’eventuale versamento del solo importo facciale dell'assegno da parte del traente dopo che all'atto della presentazione mancavano i fondi, non può essere equiparato all'ordinario pagamento del titolo, con le conseguenze innanzi indicate.

I chiarimenti della banca d'Italia sulla procedura di revoca degli assegni senza autorizzazione o senza provvista

La Banca d'Italia ha recentemente chiarito che l’eventuale richiamo dell'assegno da parte della banca negoziatrice dopo che si sono perfezionati gli illeciti di emissione senza autorizzazione o senza provvista (artt. 1 e 2 della legge 386/1990), obbliga comunque la banca trattaria - pur dopo che la stessa abbia eventualmente dato corso al richiamo, restituendo l'assegno alla banca negoziatrice - ad effettuare tutti gli adempimenti di legge, relativi sia alla procedura sanzionatoria amministrativa (comunicazione al prefetto) sia alla revoca di sistema (immediata iscrizione nell’archivio centralizzato per gli assegni privi di autorizzazione e invio del preavviso di revoca per gli assegni senza provvista).

Per gli assegni senza provvista, la comunicazione al prefetto e la segnalazione alla CAI possono essere evitate solo se il correntista dia prova del pagamento tardivo del titolo, maggiorato della penale, degli interessi e delle eventuali spese, ai sensi dell'articolo 8 della legge 386/1990.

Come può avvenire il pagamento tardivo dell'assegno scoperto

Il pagamento tardivo dell'assegno può avvenire attraverso tre procedure ben definite. Presso lo sportello della banca su cui è tratto l'assegno, presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, direttamente nelle mani del portatore del titolo.

Vediamole in dettaglio:

 

  • presso lo sportello della banca su cui è tratto l'assegno, tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo non pagato;
  • presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto; in questo caso, il correntista, per evitare che la banca dia corso alla revoca di sistema, deve presentare alla stessa, nel termine previsto per effettuare il pagamento tardivo, l’attestato di avvenuto pagamento tardivo rilasciato dal pubblico ufficiale interessato;
  • direttamente nelle mani del portatore del titolo; la quietanza del portatore deve contenere il dettaglio delle somme pagate e la firma del portatore medesimo deve essere autenticata. Trattandosi di atto negoziale privato, da valere nei confronti di un soggetto privato (la banca), l’autenticazione può essere effettuata solo dal notaio.

Pagamento tardivo dell'assegno scoperto - gli importi da versare

Gli importi da versare - oltre all'ammontare del titolo non pagato - sono i seguenti:

  • il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'assegno a titolo di penale;
  • gli interessi legali calcolati, in base all'anno civile (365 giorni), sull’importo dell'assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
  • le eventuali spese di protesto o della constatazione equivalente.

In caso di mancato pagamento “parziale”, la penale e gli interessi vanno calcolati sulla differenza tra l’importo dell'assegno e l’importo pagato.

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2 Agosto 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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8 risposte a “Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni”

  1. Anonimo ha detto:

    Mi è stato versato un assegno dopo 45 giorni dalla scadenza dello stesso, non doveva essere versato perché pagato in contanti, quindi senza provvista se pago, ingiustamente, con il pagamento tardivo rischio protesto e segnalazione CAI lo stesso?

    • Il protesto dell’assegno non può essere levato dopo la scadenza dei termini di presentazione riferiti alla data riportata sul modulo. Così dovrebbe essere anche per la segnalazione in CAI, ma bisogna stare attenti ed informarsi perchè alcune banche non si attengono a questa norma e segnalano ugualmente il nominativo di chi ha emesso l’assegno a vuoto; costringendo poi il traente a dover chiedere la cancellazione all’Arbitro Bancario Finanziario oppure al giudice ordinario: e, con i tempi della giustizia italiana non si riesce a rimediare.

      Comunque, con il pagamento tardivo dell’assegno scoperto, effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza (qualora cada prima del termine di presentazione del titolo) consente di evitare qualsiasi problema di segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria a cui seguono, inevitabilmente, anche le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto. Insomma, lei ha meno di 15 giorni per rimediare: faccia bene i calcoli considerando che i 60 giorni decorrono dalla data di scadenza del termine presentazione allo sportello che dipende a sua volta dalla data riportata sul modulo e che varia a seconda che l’assegno portato all’incasso sia su piazza o fuori piazza rispetto al luogo indicato sul modulo).

  2. amelia valente ha detto:

    Buonasera volevo chiederle un parere. A giugno sono stata vittima di una truffa, regolarmente denunciata ai CC.Nel pacchetto della truffa c’era anche un assegno mio di 600 euro che, quando mi sono accorta di cio’ che stava succedendo, ho evitato di pagare togliendo i miei soldi dal conto e per cio’ e’ stato dato l’impagato. Poi dell’assegno non ho avuto piu’ notizia.Ho portato la denuncia presso la filiale delle Poste dove ho il conto credendo che cio’ servisse a bloccare l’assegno. Ora se entro il 6/9 non dimostrero’ di aver pagato l’assegno o riaverlo in mie mani verro’ segnalata in CAI!!!Cosa devo fare? Ho un’attivita’ e non posso permettermi la segnalazione in CAI ma non voglio neanche versare 660 euro che in questo momento non ho per riaverli poi? con il mio legale abbiamo chiesto il sequestro dell’assegno ma e’ ancora tutto presso i Carabinieri e non c’e’ ancora unPM al quale rivolgermi—-ha un suggerimento? Grazie

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Gentile Amelia, non le resta altro da fare, per evitare l’iscrizione in CAI e la conseguente “revoca di sistema” che aprire un deposito infruttifero vincolato a favore del beneficiario oppure contattare il beneficiario stesso e procedere al pagamento tardivo dell’assegno con le penalità e gli interessi previsti dalla legge.

      Capisco che dover contattare il truffatore e consegnargli il frutto della truffa potrà sembrarle allucinante. Ma, dovrà essere un giudice (non un PM) a stabilire che lei è stata vittima di una truffa. Solo dopo una sentenza potrà richiedere il risarcimento del danno. Purtroppo, fino a quel momento, non sarà sufficiente la presentazione di una denuncia (e l’eventuale rinvio a giudizio del truffatore) per poter evitare di pagare un assegno.

  3. beppe666 ha detto:

    Buon giorno. Ho emesso un assegno scoperto di 2300 il 29 marzo 2013 l’ho pagato con un bonifico il 15 aprile sono soggetto a sanzioni e iscrizione al cai quale prova della banca trattaria devo mostrare?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per evitare la revoca di sistema e l’iscrizione in CAI, gli importi da versare – oltre all’ammontare del titolo non pagato – sono i seguenti:

      • – il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale;
      • – gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
      • – le eventuali spese di protesto o della constatazione equivalente.
  4. giovi ha detto:

    se chi versa la penale del 10% è un soggetto con partita iva e chi la riceve anche,il secondo deve rilasciare fattura per l’incasso della penale o no?

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