Assegni e bonifici – la data di valuta e di disponibilità non può superare i tre giorni lavorativi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge anti-crisi: la cosiddetta «manovrina» che prevede misure per circa 2 miliardi di euro tra tagli e nuovi prelievi.

Il decreto introduce una nuova normativa relativamente al contenimento delle commissioni bancarie.

In particolare c'è una norma secondo la quale per tutti gli assegni versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

Inoltre, per tutti gli assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno. È nulla ogni pattuizione contraria».

Il decreto prevede, quindi, restrizioni per la data valuta, cioè il tempo che la banca richiede per l’effettiva disponibilità di un assegno versato o di un bonifico effettuato. Da ora in poi la data valuta di un assegno versato o di un bonifico effettuato non potrà essere superiore ai tre giorni successivi alla data del versamento, mentre la data valuta per quelli circolari e i bonifici non potrà superare le ventiquattrore.

Riassumendo

Dal prossimo 1° novembre la data di valuta per bonifici e assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni la data non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.

La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari e postali.

Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni anche per gli assegni bancari e postali.

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26 Giugno 2009 · Chiara Nicolai




Commenti e domande

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9 risposte a “Assegni e bonifici – la data di valuta e di disponibilità non può superare i tre giorni lavorativi”

  1. loredana ha detto:

    le risulta che a seguito della direttiva sui fondi dormienti un assegno circolare non riscosso entro 6 mesi o non esigìbile perche intestatario inesistente e la banca trattaria rifiuta di pagarlo può essere riaccreditato sul cc senza restituzìzione del cartaceo?

  2. giuseppe chiellino ha detto:

    Banche: costi e condizioni più trasparenti da aprile 2010

    Bisognerà aspettare aprile 2010 per vedere gli effetti più concreti della «rivoluzione» nei rapporti tra banche e clienti, innescata dalle nuove disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari varate dalla Banca d’Italia a fine luglio. Non si tratta di un rinvio: l’entrata in vigore delle nuove regole rimane fissata per gennaio 2010.

    Tuttavia, come precisa il documento di via Nazionale nelle disposizioni transitorie e finali, sono previste alcune deroghe ai termini stabiliti. Tra queste, una riguarda l’obbligo di indicare l’Isc (indicatore sintetico di costo) del conto corrente che si «applica decorsi tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvidemento con il quale la Banca d’Italia individua i profili di operatività».

    Proprio alla stesura di questo provvedimento sta attualmente lavorando la stessa Banca d’Italia, insieme all’Abi e ad Eurisko. Secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori, l’intenzione di via Nazionale è di pubblicare il provvedimento entro fine dicembre. È prevedibile, dunque, che l’obbligo di indicare l’Isc scatti per banche, Poste e altri intermediari il 1 aprile del prossimo anno.

    Cosa sono i profili di operatività

    I “profili di operatività” dei clienti bancari sono uno degli elementi essenziali delle nuova normativa che, secondo gli addetti ai lavori, pone l’Italia all’avanguardia in Europa, quanto a trasparenza nel rapporto banca-cliente, un segmento dell’attività bancaria che più volte, negli ultimi anni, ha evidenziato zone grigie e nebulose. Tanto da portare ad un forte contrasto tra l’Associazione bancaria italiana e la Commissione europea, dopo la pubblicazione di una ricerca comunitaria che pone l’Italia in testa ai paesi Ue per i costi dei conti correnti e per la scarsa trasparenza.

    Grazie alle nuove disposizioni saranno individuati, in sostanza, alcuni profili di cliente-tipo, in base a parametri non solo economici ma anche socio-demografici (come nucleo familiare, professione, età, reddito, consumi, strumenti di pagamento utilizzati, livello di istruzione). Tali profili permetteranno alla banca e al cliente (compresi professionisti, artigiani, piccole imprese, enti senza fini di lucro) di circoscrivere le esigenze di operatività bancaria, quindi di selezionare il prodotto o i prodotti ad esse più adatti.

    Attualmente il consorzio Pattichiari indica 8 profili ma non sono vincolanti per il sistema bancario: si va dai ragazzi senza reddito ai pensionati, passando per i giovani e le famiglie. All’interno di queste categorie i profili sono differenziati per reddito (con o senza) o per esigenze (di base o evolute). Sui nuovi profili per ora non ci sono indicazioni, ma questa è una base di partenza.

    A cosa servono i profili di operatività e l’Isc

    Insieme all’indicatore sintetico di costo che sarà obbligatorio per ogni prodotto, grazie alle nuove regole i profili di operatività – uguali per tutte le banche – permetteranno ai clienti di confrontare le offerte dei diversi istituti di credito. In particolare, l’Isc dovrà essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi di contratti di mutuo, anticipazioni bancarie, prestiti personali, prestiti finalizzati, conti correnti per i consumatori, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani. Per i mutui e i finanziamenti l’Isc equivale al tasso annuo effettivo globale (TAEG).

    La confrontabilità dei costi dei servizi bancari

    La confrontabilità dei costi dei servizi bancari non può prescindere dalla semplificazione e dalla standardizzazione non solo delle definizioni di profili standard, ma anche delle comunicazioni della banca ai clienti.

    Questo significa che i fogli informativi e i rendiconti periodici inviati ai titolari dei rapporti conterranno una serie di voci identiche per qualsiasi banca.

    I relativi valori saranno confrontabili e sarà più semplice, per esempio, capire se si sta spendendo troppo per la carta di credito, piuttosto che per le operazioni di bonifico o per le rate del mutuo.

    Con le nuove regole, quando arriverà l’estratto conto o il foglio informativo, basterà collegarsi al sito Pattichiari, cliccare sul motore di ricerca e confrontare le proprie condizioni con quelle offerte dalle altre banche per lo stesso prodotto e per lo stesso profilo di cliente tipo.

    Obblighi degli istituti di credito

    Gli istituti di credito, inoltre, avranno l’obbligo di attivare adeguate procedure (oggetto delle ispezioni di Banca d’Italia) per garantire che ad ogni cliente siano offerti i prodotti (spesso venduti a ‘pacchetto’) adeguati al suo profilo operativo.

    L’attivazione di queste procedure scatterà insieme all’entrata in vigore dell’obbligo di indicazione dell’Isc. Durante l’estate le disposizioni di via Nazionale avevano creato non poche preoccupazioni negli uffici delle banche, soprattutto per la tempistica di attuazione (come ricordato, la data di entrata in vigore della nuova normativa è fissata nel documento al 31 dicembre 2009). Il timore era che il rendiconto periodico di fine anno per il 2009, consegnato al cliente nei primi giorni di gennaio 2010, avrebbe dovuto essere già predisposto dagli istituti di credito secondo le nuove norme.

    Un’ipotesi tecnicamente irrealistica anche per Banca d’Italia la quale ha chiarito, in un incontro con le banche nei giorni scorsi, che il documento di sintesi e il rendiconto annuale saranno redatti secondo le nuove disposizioni a partire dal primo invio dell’esercizio 2010. Entrambi i documenti (ipotizzando un invio annuale di quello di sintesi) dovranno essere spediti alla chiusura dell’anno 2010.

    Le banche hanno chiesto di rinviare di qualche mese (fino all’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’Isc) anche tutte le altre disposizioni previste per il foglio informativo del conto corrente. La Banca d’Italia, tuttavia, non ha accolto la richiesta. Dunque, fatta eccezione per l’Isc, la nuova veste del foglio informativo dovrà essere pronta dal primo gennaio: conterrà le caratteristiche e i rischi tipici del prodotto o servizio offerto dalla banca, l’elenco completo delle condizioni economiche, le penali e, da primavera anche l’Isc, oltre alle clausole di recesso i tempi massimi per la chiusura del rapporto.

    Con le nuove norme di trasparenza – i cui effetti dunque saranno pienamente visibili dopo il primo anno di applicazione e quindi con il rendiconto 2010 spedito a gennaio del 2011 – molte cose dovrebbero apparire più chiare nel rapporto banca-cliente.

    Almeno questo è l’obiettivo di Bankitalia che ha voluto la svolta con determinazione. Le banche sembrano averlo condiviso, senza negare le inevitabili difficoltà, legate ai tempi di avvio di un meccanismo indubbiamente complesso.

  3. sa ha detto:

    e’una vergogna che le banche si prendono i nostri soldi e quando e’il momento di darceli fanno tante storie e si inventano le cose piu’strane!!

    • Anonimo ha detto:

      Verissimo…non capisco bene poi il discorso di valuta e disponibilità . Se ho un veramento disponibile in valuta perché posso ritirar i soldi solo giorni dopo?

    • cocco bill ha detto:

      Si tratta del tempo minimo richiesto affinchè sul circuito elettronico interbancario si completino le procedure di effettivo trasferimento dei fondi e verifica della correttezza di tale operazione.

  4. gervasio spina ha detto:

    Più trasparenza e meno oneri per il clienti – Questo lo spirito delle misure adottate dal governo in materia di rapporti tra banche e clientela.

    In particolare a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, scattano i nuovi termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni).

    I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento e sono da intendersi solari e non più lavorativi.

    Per lo stesso tipo di titoli – e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 – la data di disponibilità economica per il cliente non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.

    In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai sconfinare i quattro giorni lavorativi.

    Più chiare e rigorose le disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di massimo scoperto e la surrogazione dei mutui che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

    Il massimo scoperto, va ricordato, è stato abolito da una legge dello Stato perché considerato iniquo dalla Banca d’Italia e dall’Antitrust.

    Era, infatti, la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta un’ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento.

    E’ il caso, più semplicemente, in cui una famiglia o un’impresa vanno in rosso sul conto corrente – anche per un solo giorno – perché hanno utilizzato tutta la cifra dello scoperto, concordata con la banca, facendo quindi scattare gli interessi a debito, parecchio salati.

    Ma ora viene stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”.

  5. Giorgia ha detto:

    Buongiorno,
    io oggi (20.07.09) ho versato un assegno bancario sul mio conto postale la valuta è 29.07.09…come mai?
    grazie
    Giorgia

  6. guido ubaldi ha detto:

    L’intervallo tra la data di versamento e quella di valuta per il beneficiario non potrà superare i tre giorni: L’obiettivo, viene spiegato nella relazione tecnica, è quello di «ridurre il costo delle commissioni bancarie mediante la riduzione per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari dell’intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta». Per i bonifici e per gli assegni circolari l’intervallo è di un giorno, mentre per quelli bancari non si possono superare i tre giorni. Dal primo novembre «per i medesimi titoli la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare rispettivamente 4 e 5 giorni lavorativi successivi alla data di versamento. A decorrere dal primo aprile 2010 la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli

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