Assegni bancari e postali – Non salva dal protesto la revoca di pagamento prima della scadenza dei termini di presentazione

L'articolo 35 del regio decreto 1736 del 1933 stabilisce che l'ordine di non pagare la somma recata dall'assegno bancario ha effetto solo dopo che sia scaduto il termine di presentazione.

La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del prenditore, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso.

La banca, sulla base del dettato normativo è libera di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del prenditore che del traente, una volta provveduto al pagamento.

La responsabilità della banca trattaria ricorre nei confronti del prenditore, nell'ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente nel disporre il pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del traente.

Pertanto, se la banca riceve dal traente un ordine scritto di non provvedere al pagamento con espresso esonero di responsabilità anche prima della scadenza del termine di presentazione e ritiene di dare ad esso esecuzione in ottemperanza agli obblighi di mandataria conseguenti al vincolo contrattuale assunto con il cliente, essa elude la funzione di garanzia dell'affidamento del prenditore contenuta nell'articolo 35 della legge assegno, ma non quella riguardante il traente, avendo provveduto ad eseguire esattamente un ordine dal medesimo disposto. Il traente non può lamentarsi del successivo protesto dell'assegno.

Se, invece, la banca non ottempera all'ordine di non pagare disposto dal traente (sempre con espresso esonero di responsabilità anche prima della scadenza del termine di presentazione) e l'assegno viene protestato per mancanza di provvista, può ritenersi ancora corretto il comportamento della banca, in quanto essa non è obbligata a dare esecuzione all'ordine del correntista prima della scadenza del termine di presentazione.

In pratica, il cliente è l'unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca, non potendosi dolere del protesto determinato dagli ordini medesimi. Egli deve sempre assicurarsi che sul conto vi sia la provvista disponibile a copertura degli assegni, trattandosi di atti unilaterali destinati a produrre effetti (leggasi protesto) al momento della presentazione prima della scadenza dei termini, sia se la banca decide di ottemperare all'ordine di revoca sia se decide di pagare l'assegno e sul conto non vi sono fondi sufficienti alla sua copertura.

15 Ottobre 2013 · Simone di Saintjust


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