Assegni a vuoto – ricorso al Giudice di Pace contro l’ingiunzione di pagamento del Prefetto

Assegni a vuoto - ricorso contro ingiunzione pagamento

L’emissione di assegni senza provvista (a vuoto) è un illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l’archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Entro e non oltre i 5 anni successivi alla segnalazione, viene emessa l’ingiunzione di pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della sanzione). Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso di mancato accoglimento dell'opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una cartella esattoriale, a meno che non si sia già spontaneamente provveduto a pagare la sanzione.

Chi può fare il ricorso contro la sanzione pecuniaria per emissione di assegni a vuoto

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (utilizza il modello A fac-simile di ricorso)

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (utilizza il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Riferimenti normativi su assegni a vuoto e ricorso al GdP

Legge 24 novembre 1981, numero 689
Legge 15 dicembre 1990, numero 386

Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 numero 507

Mod. A - Fac-simile ricorso

Al Giudice di Pace di .....

Io sottoscritto .....
nato a .....
il .....
e residente a .....
ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge numero 689 del 24 novembre 1981

RICORRO avverso l’ordinanza – ingiunzione numero ..... del .....

per i seguenti motivi: .....

e CHIEDO, sulla base delle motivazioni esposte l’annullamento del provvedimento sopra descritto.

data e firma

class="textaligncenter">Mod B – richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria

Alla Prefettura di .....

Il sottoscritto .....
nato a .....
il .....
e residente a .....

CHIEDE l’ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata con ordinanza-ingiunzione numero ..... del .....

per i seguenti motivi: .....

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

  1. di svolgere la seguente attività lavorativa .....
  2. che il proprio nucleo familiare è composto da numero ..... persone conviventi, di cui numero ..... a carico per gli effetti fiscali
  3. che il reddito personale risultante dall'ultima dichiarazione ai fini I.R.Pe.F. è pari a euro .....
  4. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare risultante dell'ultima dichiarazione ai fini IRPEF presentata da ciascun componente convivente è pari ad euro .....

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo numero 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data e firma

Per fare una domanda sugli  assegni a vuoto e sulle sanzioni amministrative connesse a tale illecito, sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti  e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

18 Dicembre 2007 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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2 risposte a “Assegni a vuoto – ricorso al Giudice di Pace contro l’ingiunzione di pagamento del Prefetto”

  1. sergio ha detto:

    ho avuto alcuni assegni scoperti,e vorrei sapere in che modo posso recuperare la somma.

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