Assegnazione della casa coniugale – opponibilità a terzi e responsabilità del venditore

L'assegnazione della casa coniugale è opponibile a terzi anche se il provvedimento di assegnazione non è stato trascritto

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o divorzio, non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni, ai sensi dell'articolo 1599 del Codice civile, o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto (Corte Costituzionale, sentenza numero 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, numero 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, numero 11096).

Assegnazione della casa coniugale e responsabilità del venditore

Chi vende la casa coniugale, assegnata all'altro coniuge, è responsabile per i danni cagionati al terzo acquirente

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o divorzio, attribuisce al coniuge assegnatario, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, un diritto personale di godimento su detta casa e non un diritto reale.

Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento, da parte del terzo assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 1489 del Codice civile e chiedere anche il risarcimento del danno (Cassazione, sentenza del 8 aprile 2003, numero 884).

Articolo 1599 del codice civile - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Articolo 1489 del codice civile - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto (articolo 1479 del codice civile), il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto (articolo 1453 del codice civile) oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.

24 Ottobre 2011 · Antonella Pedone


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