Assegnazione della casa coniugale e responsabilità del venditore


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Chi vende la casa coniugale, assegnata all’altro coniuge, è responsabile per i danni cagionati al terzo acquirente

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o divorzio, attribuisce al coniuge assegnatario, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, un diritto personale di godimento su detta casa e non un diritto reale.

Di conseguenza, l’acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento, da parte del terzo assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 1489 del Codice civile e chiedere anche il risarcimento del danno (Cassazione, sentenza del 8 aprile 2003, numero 884).

24 Ottobre 2011 · Antonella Pedone

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