Assegnazione della casa coniugale post divorzio » All’ex marito se disabile

In sede di divorzio, l'assegnazione della casa coniugale può essere concessa all'ex marito disabile, anche se non è stato indicato come coniuge affidatario della prole.

Di solito, come da consoldiata giurisprudenza, in caso di separazione, l'assegnazione della casa coniugale spetta al coniuge che ha ricevuto l'affidamento dei figli.

Ma sembra ci sia un'eccezione alla regola.

La Corte d'Appello di Venenzia, infatti, con il decreto del 6 Marzo 2013, ha stabilito che: l'articolo 155 quater del codice civile prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli; il significato letterale e logico della norma consente tranquillamente di ritenere che il giudice, pur tenendo, innanzi tutto, conto dell'interesse del minore a restare nella casa coniugale non possa trascurare di prendere in considerazione anche altri interessi ed in particolare quelli del coniuge non affidatario e da ciò desumere se vi sia un interesse prevalente rispetto a quello del minore.

Nel caso in esame, per la figlia minore, invece, non sussisteva alcun particolare interesse se non quello di ordinario derivante dal distacco affettivo dalla casa in cuoi aveva vissuto fin dalla nascita; mentre sussisteva un preciso, concreto, apprezzabile e degno di tutela interesse del soggetto disabile a non vedere completamente stravolta la sua vita e di continuare a prestare la propria attività lavorativa. L’assegnazione della casa familiare costituisce strumento volto alla realizzazione di un'equilibrata tutela degli interessi dei soggetti coinvolti, nel rispetto della Dignità umana come valore intrinseco, tutelato senza alcuna distinzione, non come mantenimento caritativo ma come strumento per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del paese, oltre che adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà solennemente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione.

A parere del giudice di merito, quindi, vi è la possibilità di prendere in considerazione anche altri interessi, come quelli del coniuge cui non siano affidati i figli, nell’ipotesi in cui si ritengano più meritevoli di tutela rispetto a quelli dei figli minorenni in affidamento.

Nel caso in questione, infatti, è stato ribaltato il provvedimento presidenziale del Tribunale, assegnando la casa all'ex marito, affetto da grave disabilità (cecità totale), in danno della moglie e dalla figlia undicenne.

L’uomo aveva sempre abitato nella casa familiare, di sua proprietà, e utilizzava un cane guida per recarsi al lavoro, con conseguenti indiscutibili problemi di gestione della sua vita quotidiana se avesse dovuto cambiare abitazione.

Dopo l'assegnazione della casa coniugale, però, il giudice ha disposto che l'assegno di mantenimento corrisposto verso l'ex moglie e la figlia minorenne fosse aumentato da da Euro 400,00 a Euro 1000,00 al mese.

Concludendo, è bene notare che, in attesa di un ipotetico ricorso in Cassazione, le cose sembrino procedere, crediamo giustamente, verso questa linea di pensiero.

11 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!