Separazione e divorzio » Se il coniuge obbligato muore e la casa passa di proprietà, si estingue il diritto di abitazione derivante del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale?

L'assegnazione della casa coniugale, intervenuta con il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, e di cui il coniuge obbligato è proprietario, comproprietario, anche in comunione con altri è, secondo le norme vigenti, espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli.

La Corte di cassazione, già con la sentenza 23591/2010, ha infatti ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione.

L'assegnazione della casa familiare è, in definitiva uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.

Di conseguenza, intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario in esclusiva della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso (novennale se non trascritto, se trascritto, oltre i nove anni, fino alla ricorrenza del presupposto della presenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente) a rispettare il godimento del coniuge a cui è stato assegnata la casa coniugale, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli, escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio.

Il terzo successivo acquirente dell’immobile, già adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato.

Infatti, il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell'ex coniuge, divorziato, dell'assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento, che, in funzione del vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione (la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario, ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.

Sono quelle appena riportate le considerazioni di diritto espresse dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 772/2018.

17 Gennaio 2018 · Marzia Ciunfrini




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2 risposte a “Separazione e divorzio » Se il coniuge obbligato muore e la casa passa di proprietà, si estingue il diritto di abitazione derivante del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale?”

  1. maria concetta ha detto:

    I miei genitori erano divorziati. Mia madre, che era assegnataria della casa in mio favore a febbraio è venuta a mancare improvvisamente. Anche mia madre era proprietaria, ma io non ho al momento i soldi per aprire la successione perché non ho un lavoro e non sono economicamente autosufficiente, volevo sapere se mio padre può rivendicare la casa e costringermi ad andare via? Se si, il mio destino è la strada perché non ho più nessuno, nè fratelli, né sorelle né zii.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Essendo intervenuto il divorzio suo padre non ha alcun diritto sui beni lasciati da sua madre: quindi può stare tranquilla. Il coniuge divorziato superstite non rientra nell’asse ereditario dell’ex coniuge deceduto.

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