Assegnazione casa coniugale – Si tratta di un atipico diritto personale di godimento e non di un diritto reale
In tema di imposte comunali sugli immobili (ICI, IMU, TASI) il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento (diritto di abitazione, usufrutto, comodato).
Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge assegnatario non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sull'immobile.
Questo il concetto chiarito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 2675/16.
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