Aperture di credito in conto corrente » In pratica le banche possono applicare interessi anatocistici con periodicità annuale

L'articolo 120 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e valuta dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; per gli assegni diversi da quelli appena indicati, gli interessi devono essere conteggiati dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché per gli sconfinamenti, anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi divengono immediatamente esigibili;

Sempre per quel che riguarda le aperture di credito regolate in conto corrente e gli sconfinamenti, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Evidentemente, il contenuto dell'articolo 120 del TUB rende lecita la produzione di interessi anatocistici seppur limitatamente alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, nonché per gli sconfinamenti, nel momento in cui viene espressamente autorizzato dal cliente l’addebito degli interessi passivi sul conto corrente.

Si tratta di una distorsione normativa colta anche dall'Arbitro Bancario Finanziario, come si evince leggendo la decisione 10076/2016.

7 Agosto 2017 · Simonetta Folliero