Annullamento della cartella esattoriale – quando e come chiederlo

Istanza di annullamento della cartella esattoriale

Per l'annullamento della cartella esattoriale deve intendersi la richiesta che il debitore inoltra all'ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

La procedura di annullamento della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Il provvedimento di annullamento della cartella esattoriale

Il provvedimento di annullamento della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di annullamento in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

  • annullamento della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente l'annullamento (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di annullamento all'agente della riscossione.
  • annullamento della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione.  Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell'ente creditore (impositore) deve inviare all'agente della riscossione l’ordine di rimborsare al contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.
  • annullamento della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudici di Pace e dai Giudici Ordinari.

Annullamento della cartella esattoriale per autotutela

L'annullamento della cartella esattoriale può essere richiesto dal cittadino che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale. Le contestazioni vanno sottoposte all'ufficio dell'ente creditore che ha formato il ruolo.

Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Ad esempio:

  • nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di contravvenzione;
  • nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.

Con la documentazione dell'avvenuto pagamento o dell'insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

  • recarsi all'ufficio dell'ente creditore (o impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell'ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure nella sezione "Quando e come presentare ricorso";
  • presentare a detto ufficio un’istanza in "autotutela", termine tecnico che identifica la richiesta di annullamento della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all'iter seguito poiché l’istanza in "autotutela" non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

  • se l’ufficio dell'ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all'agente della riscossione l'annullamento della cartella esattoriale;
  • se l’ufficio dell'ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di annullamento della cartella esattoriale in base alle norme sull'autotutela (articolo 2 quater del decreto legge numero 564 del 1994; Decreto ministeriale numero 37 del 1997). L'ufficio quindi procede all'annullamento della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l'ente creditore riconosce fondati.

È bene ricordare che l’istanza per l'annullamento della cartella esattoriale in autotutela non sospende di per sé la riscossione delle somme indicate nella cartella esattoriale.

Annullamento della cartella esattoriale a seguito di decisione della commissione tributaria

Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente all'annullamento della cartella esattoriale l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione di annullamento della cartella esattoriale.

Se l'annullamento della cartella esattoriale non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il "giudizio di ottemperanza".

Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finché non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva può comunque sollecitare l’ufficio invocando l'applicazione della legge numero 241 del 1990.

Annullamento della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o  Ordinario

Vige la  stessa procedura e sono esercitabili  gli stessi diritti già esaminati  per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria.

Quando il cittadino, a seguito di ricorso Giudice di Pace o del Giudice Ordinario, vince il ricorso ha diritto ad ottenere  l'annullamento della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione.  Se le somme oggetto del ricorso sono state già pagate  in attesa della decisione, l’ufficio dell'ente impositore deve inviare all'agente della riscossione l’ordine di rimborsare  le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.

Il giudizio di ottemperanza in seguito ad annullamento della cartella esattoriale

Dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell'ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreché l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all'esecuzione.

Richiesta di sospensione della riscossione per intervenuta prescrizione o decadenza del credito sotteso alla cartella esattoriale

Secondo quanto disposto con la legge di Stabilità 2013, il cittadino che ritiene non dovuto l'importo preteso in cartella esattoriale, oppure non legittimo un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.
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Per ulteriori approfondimenti sulla possibilità di annullamento della cartella esattoriale, consulta questa sezione.

29 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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Una risposta a “Annullamento della cartella esattoriale – quando e come chiederlo”

  1. enrico ha detto:

    l’articolo e molto buono e chiaro ma non sono riuscito a capire il termine di prescrizione della cartella esattoriale es:in questi giorni o ricevuto una raccomandata da equitalia con richiesta di pagamento di diritti camerali camera di commercio anni 1989 e 1993 avviso di mora maggio 1997 (mai ricevuto)l’ente impositore mi dice che niente devo per prescrizione ma il concessionario vuole il pagamento, l’ente impositore non mi puo fare lo sgavio perchè niente devo. quanti anni occorrono per la prescrizione dalla data avviso di mora? grazie Enrico

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