Anatocismo

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Il termine anatocismo deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse) e sta ad indicare l’azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi), in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi supplementari. In altre parole si tratta del cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi.

Da un punto di vista strettamente giuridico, in un’obbligazione pecuniaria l’utilizzo dell'anatocismo comporta, per il debitore, il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già computati e già scaduti, comportando conseguentemente una crescita esponenziale del debito, soprattutto in presenza di tassi di interesse elevati.

Esempio
Per comprendere meglio il concetto facciamo un semplicissimo esempio:

Supponiamo di richiedere ad una società finanziaria o ad un istituto di credito un prestito di 10.000 € da restituire in 1 anno al tasso fisso del 10% e che tale prestito venga erogato a partire dal 01/01/2007.

Senza applicare l’anatocismo il calcolo sarebbe il seguente:

Totale Interessi: 1.000 euro. Supponiamo ora che tale istituto di credito decida di applicare l’anatocismo semestrale:

Avremmo: Totale Interessi: 1.025 euro.Con un aggravio di spesa di 25,00 €.

Nella seconda riga dell'esempio al capitale di riferimento 10.000 € sono stati aggiunti gli interessi maturati nei primi 6 mesi (500,00 €) per un totale di 10.500 € e di conseguenza il calcolo degli interessi nel secondo semestre dà un valore più alto (525,00 anziché 500,00) perché è cresciuto il capitale di riferimento.

Inutile dire che l’aggravio di spesa sale ancora se si applica la capitalizzazione trimestrale (38 € circa); si tenga presente che, per semplicità, l’esempio calcola gli interessi sul numero dei mesi, mentre, per maggior correttezza, è necessario rapportare il tasso di interesse al numero effettivo dei giorni di ciascun periodo.

Disciplina di riferimento

In Italia, la disciplina di riferimento è individuata dall'articolo 1283 del codice civile il quale stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. La frase in mancanza di usi contrari significa che eventuali prassi possono derogare a questa norma, rendendo di fatto possibile la capitalizzazione sugli interessi.

Questa incertezza ha consentito alle banche, nel corso degli anni, di applicare nella pratica la cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti in rosso (anatocismo bancario).

fonte avvocato Anna Andreani

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9 Novembre 2007 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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2 risposte a “Anatocismo”

  1. Alfredo Nocera ha detto:

    La prima disapplicazione della norma del Decreto Mille Proroghe è stata emessa dalla Corte di Appello di Ancona, un provvedimento favorevole per i correntisti bancari.

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