Anatocismo bancario e commissione di massimo scoperto

La capitalizzazione degli interessi passivi su conto corrente bancario o postale (anatocismo)

Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi passivi su conto corrente bancario o postale (anatocismo), il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.

In più, quando, nel contratto stipulato fra il correntista e la banca, non è prevista una pattuizione che consenta la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, deve ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per tutta la durata del rapporto, il conteggio di tali interessi deve essere fatto senza capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale (così, espressamente, Cassazione Sezioni Unite sentenza numero 24418/10).

Commissione di massimo scoperto

Per quanto attiene invece la commissione di massimo scoperto, va ricordato che con questa generica dizione le banche, prima delle modifiche normative del 2009 hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l’utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento, spesso, anche ai fidi di fatto (le cosiddette scoperture o sconfinamenti di conto corrente).

La commissione di massimo scoperto, infatti, è stata diversamente definita o individuata, limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse, come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest’ultima, che sembra essersi imposta più di recente).

Da tale diversità di natura e giustificazione è derivata anche la diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo "dare" registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero).

Ancora, manca l’univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto, che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità.

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica, sicché l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo ’peso’ economico: in mancanza di ciò, l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, ad esempio, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo.

In mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, dunque, la giurisprudenza di merito ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto. Anche la parte della giurisprudenza che ha ammesso la teorica legittimità dell'applicazione di una commissione di massimo scoperto, ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere valida, deva rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.

Con queste argomentazioni, su anatocismo bancario e commissione di massimo scoperto, si è espresso il Tribunale Reggio Emilia con la sentenza 650/14.

14 Luglio 2014 · Simonetta Folliero




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