Alla larga dal tasso zero

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Un trafiletto (veramente piccolo) su Italia Oggi di qualche tempo fa ha attirato la mia attenzione. Ve lo riporto per intero, tanto è breve.
"Una  multa  complessiva da 850 mila euro per pratiche commerciali scorrette. È la misura disposta dall'Antitrust nei confronti di Findomestic (credito al consumo), Mediamarket (società che gestisce il marchio Media World) e Gre (gestore del marchio Trony).

Findomestic pubblicizzava la concessione di prestiti finalizzati a tasso zero nei negozi Media World e Trony, ma in realtà richiedeva ai consumatori oneri economici aggiuntivi attraverso l'emissione, a loro insaputa, di una carta di credito revolving che comportava tassi di interesse a due cifre (Taeg al 18,02% se il rimborso avveniva tramite Rid e al 20,41% se addebitato sui bollettini postali) anche a un anno di distanza dalla richiesta di un prestito finalizzato.

Dall'istruttoria dell'Antitrust è emerso anche l'interesse economico dell'esercente nel vendere il finanziamento con carta revolving al posto di quello classico, in cambio di un compenso tre volte superiore."

Amici, stiamo parlando di alcuni "colossi" del credito al consumo: Banca Findomestic, Media World, Trony.

Se la pubblicità ingannevole fosse un reato penale (e sarebbe ora che lo fosse) si potrebbe parlare di vera e propria associazione a delinquere. Invece ci dobbiamo limitare a definire 'sta robaccia come un bel business basato sull'inganno del consumatore.

E' infatti *indispensabile* e profondamente *istruttivo* andarsi a leggere l'intera "sentenza" sul bollettino dell'Agcm per *capire* l'entità reale e la *complessità* dell'inganno perpetrato (come minimo per un anno intero) a danno di non so quante migliaia di consumatori in tutta Italia.

Lo so, è molto lungo da leggere ma, ripeto, istruttivo al massimo per comprendere come e quanto si applichino i "cervelli" della finanza per trovare il modo di *ingannare* la clientela, soprattutto quella più *debole* e bisognosa.

Mi limito a riportarvi i "capi d'imputazione" in base ai quali è poi scaturita la sentenza di condanna dell'Authority con relativa multa. A fronte della quale però non è dato conoscere l'ammontare dei profitti realizzati dagli "imputati".

a) campagne pubblicitarie diffuse attraverso diversi mezzi di comunicazione, tra i quali stampa, cartellonistica e brochure, volte a promuovere, contrariamente al vero, la possibilità di finanziare a "tasso zero" l'acquisto di prodotti presso i punti vendita Media World;

b) campagne pubblicitarie diffuse attraverso diversi mezzi di comunicazione tra i quali stampa, cartellonistica e brochure, volte a promuovere, contrariamente al vero, la possibilità di finanziare a "tasso zero" l'acquisto di prodotti presso i punti vendita Trony;

c) apertura di una linea di credito con carta, denominata nei moduli contrattuali "offerta B", concessa a TAN 16,68% e TAEG 18,02% (per rimborsi con addebito sul c/c bancario) e TAN 18,72% e TAEG 20,41% (per rimborsi con bollettini su c/c postale) e utilizzo della stessa per il rimborso di un credito finalizzato all'acquisto di prodotti in vendita presso i centri Media World, a fronte dell'offerta di un diverso prodotto finanziario, consistente nella concessione di un credito al consumo a "tasso zero";

d) apertura di una linea di credito con carta, denominata nei moduli contrattuali "offerta B", concessa a TAN 16,68% e TAEG 18,02% (per rimborsi con addebito sul c/c bancario) e TAN 18,72% e TAEG 20,41% (per rimborsi con bollettini su c/c postale) e utilizzo della stessa  per il rimborso di un credito finalizzato all'acquisto di prodotti in vendita presso i centri Trony, a fronte dell'offerta di un diverso prodotto finanziario, consistente nella concessione di un credito al consumo a "tasso zero";

e) concessione di credito finalizzato con contestuale concessione di una linea di credito utilizzabile con carta, denominata nella modulistica contrattuale "offerta A";

f) concessione di una carta di credito "Aura" in assenza di una espressa e/o consapevole richiesta da parte del consumatore.

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3 Giugno 2009 · Tullio Solinas




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