Alienazione della quota in comunione ereditaria - Prelazione e diritto di riscatto dei coeredi
Il coerede, che vuoi alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
In mancanza della notifica, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. Tale disposizione concede, quindi, a tutti i coeredi un diritto di prelazione nel caso uno di loro ceda in tutto od in parte la sua quota di eredità, a condizione che l'acquirente sia non un coerede, ma un soggetto estraneo alla comunione.
In tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato che non possa o non voglia accettare l'eredità succede direttamente al de cuius, con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato ed è legittimato all'esercizio del riscatto.
Se ne ricava anche che il successore per rappresentazione ha la qualità di coerede e che, quindi, non può essere considerato un soggetto estraneo alla comunione nei cui confronti sia possibile esercitare il diritto di riscatto.
Questi sono i principi enunciati dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 1987/16.
4 febbraio 2016 · Roberto Petrella
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