Agevolazioni prima casa » L’inquilino che non se ne va non giustifica la mancata residenza
In merito alle agevolazioni prima casa, in caso di mancato rilascio del conduttore dell'immobile, i benefici per il nuovo padrone di casa decadono se non ha effettuato il cambio di residenza.
Si può accedere alle agevolazioni prima casa solo con il cambio di residenza anche se l'immobile non viene rilasciato dal conduttore.
In tema di agevolazioni tributarie, infatti, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della tariffa parte 1, articolo 1, allegata al Dpr numero 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza.
Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 7764 del 2 aprile 2014.
A parere degli Ermellini, dunque, i benefici prima casa spettano alla sola condizione che entro il termine decadenziale di 18 mesi l'acquirente stabilisca la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile.
Inoltre, non ha alcun rilievo il fatto che l'abitazione non sia stata ancora rilasciata dall'inquilino precedente.
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