Se il donante acquista un nuovo immobile con le agevolazioni fiscali prima casa e poi risolve per mutuo consenso la precedente donazione di un immobile acquisito con le medesime agevolazioni, non decade dal beneficio

Con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante: in pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell'originario proprietario.

La Corte di cassazione, con la sentenza 3935/2014 ha decretato che lo scioglimento per mutuo consenso di una donazione realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Tanto è vero che sono comunque dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all'atto a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria).

In pratica, la risoluzione della donazione da donante a donatario equivale ad una nuova donazione da donatario a donante.

Su queste basi, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 433/2019, ha convenuto che la pattuizione con la quale si verifica la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante, conseguente alla risoluzione della donazione per mutuo consenso, configura un nuovo contratto di donazione, ed ha precisato che la risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione posto in essere non comporta la perdita dell'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto dell'immobile effettuato dopo la donazione.

Insomma, l'agevolazione prima casa fruita sul secondo acquisto non può essere revocata in quanto al momento della stipula del relativo atto di compravendita, il primo immobile era stato oggetto di donazione in data anteriore al secondo acquisto.

2 Novembre 2019 · Giorgio Valli