Agevolazioni prima casa – Le condizioni di salute dell’acquirente possono non costituire causa di forza maggiore per il mancato trasferimento della residenza

La fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui e’ ubicato l’immobile ovvero che si impegni, all'atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.

Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato.

La ricorrenza della causa di forza maggiore può, nella valutazione del giudice di merito, non essere individuata nelle condizioni di salute dell'acquirente, ritenute causa oggettivamente non ostativa del trasferimento di residenza nel termine fissato di diciotto mesi.

Le considerazioni giuridiche appena esposte sono rinvenibili nella sentenza 22002/14 a cura dei giudici della Corte di cassazione.

22 Novembre 2014 · Giorgio Valli


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