Agevolazioni prima casa e irrilevanza del trasferimento solo fattuale della residenza

La Corte di Cassazione, in più occasioni, si è pronunciata sulle agevolazioni prima casa, ribadendo il principio per cui "in tema di imposta di registro la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto" (Corte di Cassazione sentenza numero 14399 del 15 giugno 2010)

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15 Giugno 2013 · Giorgio Valli


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