Agevolazioni prima casa » coniuge in regime di comunione – titolari di nuda proprietà ed altro

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale, ma solo uno dei due possiede i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione prima casa - in quanto, per esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni - il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione prima casa compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni prima casa spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'immobile conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come prima casa. Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

5 Maggio 2014 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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4 risposte a “Agevolazioni prima casa » coniuge in regime di comunione – titolari di nuda proprietà ed altro”

  1. Antonella Sambiasi ha detto:

    devo acquistare una stanza contigua ad un’abitazione già di mia proprietà acquistata nel 1980 cioè prima dell’entrata in vigore della legge sulla prima casa. Posso richiedere le agevolazioni fiscali prima casa?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se l’abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizione previste. Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.

  2. Anonimo ha detto:

    devo ereditare per successione un immobile dove già risiedo da anni, posso chiedere le agevolazioni prima casa essendo che mia moglie è titolare di un diritto di nuda proprietà su un altro immobile?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, l’agevolazione prima casa spetta anche nel caso in cui l’acquirente (o il coniuge) sia titolare della sola nuda proprietà su un’abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che si intende acquistare con i benefici. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell’immobile, che fa capo all’usufruttuario. L’agevolazione spetta purché la nuda proprietà non sia stata acquistata usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.

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