Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili – Post it

Ricordiamoci che:

  • La detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, è pari al 50% della spesa sostenuta.
  • L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio per gli interventi di ristrutturazione edilizia su una singola unità immobiliare è di 96 mila euro, mentre il limite si attesta a 10 mila euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sempre in riferimento alla singola unità immobiliare.

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  • L’importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali (ciò vale anche i contribuenti di età superiore ai 75 anni).
  • Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta. Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l'Irpef (trattenuta dal sostituto d'imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
  • Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
  • Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
  • Non possono ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
  • Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
  • Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
  • Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8%.
  • La detrazione non è riconosciuta, e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria; il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione.
  • In caso di trasferimento della proprietà, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all'acquirente dell'immobile. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
  • La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia non è cumulabile con l'agevolazione fiscale (detrazione del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
  • Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.
  • Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è consentito effettuare il pagamento, oltre che tramite bonifico, anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari o contanti.

Di seguito la guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a settembre 2017.

4 Febbraio 2015 · Giorgio Martini


Commenti e domande

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2 risposte a “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili – Post it”

  1. Anonimo ha detto:

    Nel 2017 ho sostenuto una serie di spese relative a ristrutturazioni e acquisto mobili per una casa di proprieta’ del mio compagno. Attualmente stiamo usufruendo delle detrazioni relative al 50% per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, e del bonus mobili al 50% per gli immobili oggetto di ristrutturazione agevolata come conviventi, nel senso che porto io in detrazione le spese avendole sostenute personalmente.
    Vorrei sapre se potro’ continuare a portare in detrazioni tali spese anche nel momento in cui dovesse venire meno il vincolo della convivenza, cioe’ nei casi in cui dovessi cambiare residenza o uno dei due conviventi dovesse unirsi civilmente con altra persona.

    grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

      Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

      Pertanto, sciolta la convivenza di fatto, lei, perdendo lo status di familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, non potrà più fruire delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione effettuata.

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