Agevolazioni fiscali prima casa – Non c’è decadenza in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile a terzi nell’ambito di un accordo di separazione o divorzio

In tema di agevolazioni fiscali cosiddette prima casa, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" della legge n. 74/1987, articolo 19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede e, non potendosi ravvisare in una tale cessione di proprietà alcun profilo di sussistenza di intenti speculativi, come già osservato dalla sentenza della Corte di cassazione 22023/2017.

Inoltre, la già menzionata legge 74 del 1987, con l'articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; la ratio della citata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio. Pertanto, recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione.

Peraltro, un atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa nello spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

Il diverso orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione 860/2014, per la quale l’agevolazione fiscale cosiddetta prima casa (legge 74/1987 articolo 19) per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi, deve ritenersi espressione dell'orientamento ormai superato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7966/2019.

24 Marzo 2019 · Andrea Ricciardi