Agevolazioni fiscali prima casa – Per fruirne attenti all’eventuale estensione dei soppalchi e del vano lavanderia

Bisogna innanzitutto ricordare come premessa, che l'articolo 6 del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 1072/1969 specifica che deve essere considerata di lusso, indipendentemente dalla categoria in cui essa è classificata, la singola unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina).

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza 21287/2013, ha affermato che il decreto ministeriale menzionato va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l'intera superficie non calpestatile.

A suffragio di tale orientamento può altresì sottolinearsi come nella formula "superficie utile complessiva" contenuta nel Decreto Ministeriale 1072/1969, articolo 6, manchi l'aggettivo "netta" che, invece era presente nel testo ("superficie utile netta complessiva") della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al Decreto Ministeriale 4 dicembre 1961). I principi di diritto sin qui ricostruiti lumeggiano la corretta interpretazione da offrire all'articolo 6 in esame: la superficie utile va considerata escludendo, dal computo metrico, solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e, in particolare, includendo nella metratura i soppalchi.

Va ribadito che, al fine di individuare la superficie utile per identificare le abitazioni di lusso, è irrilevante la calpestabilità dell'area in questione: in altre parole, ai fini della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare va computata l'estensione del soppalco indipendentemente dalla sua altezza media.

In conclusione, non si può usufruire dell'agevolazione prima casa quando il soppalco e il vano lavanderia aumentano la metratura dell'abitazione sopra i 240 metri: ai fini della individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio cosiddetto prima casa, inoltre, la superficie utile deve essere determinata guardando all'utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla effettiva abitabilità (o calpestabilità), costituendo tale requisito, il parametro idoneo a esprimere il carattere lussuoso di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente basarsi con la sola superficie abitabile.

Insomma, dall'estensione della metratura quadrata complessiva, ai fini dell'identificazione di una abitazione di lusso, possono essere esclusi solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina.

24 Novembre 2019 · Giorgio Valli




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