Agevolazioni fiscali prima casa – Non costituisce causa di forza maggiore la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il mancato rilascio dello stesso da parte del conduttore

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l'articolo 1, nota II bis, lettera a), parte prima della tariffa allegata al DPR 131/1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune (Corte di cassazione 13346/2016).

Infatti, in tema di imposta di registro, l'articolo 2 del decreto legge 12/1985 richiede, per la fruizione dei benefici cosiddetti prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza ordinanza 28838/2019.

25 Novembre 2019 · Andrea Ricciardi




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