Agevolazioni prima casa – La nozione di superficie utile complessiva dell’immobile da acquistare per verificare se si ha diritto ai benefici fiscali

In tema di agevolazioni cosiddette prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1072/1969, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.

A prescindere dalla loro effettiva abitabilità, gli ambienti, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva (Cassazione ordinanza 8421/2017). Ugualmente, rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso nella predetta elencazione tassativa (Cassazione sentenza 18483/2016).

In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. Ne è possibile alcuna interpretazione che ne estenda la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.

Tuttavia, ai fini della determinazione della superficie utile, non possono, invece, applicarsi i criteri di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 801/1977, che definisce la superficie abitabile come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha inequivocabilmente chiarito che, ai fini agevolazioni cosiddette prima casa, non si applicano le normative edilizie o igienico-sanitarie, in quanto gli unici locali da escludersi sono quelli espressamente indicati nel del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1072/1969.

In conclusione, ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio cosiddetto prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile: l'articolo 6 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1072/1969 deve essere interpretato nel senso che è utile tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchina e che nel calcolo dei 240 metri quadrati (superficie limite per poter fruire del beneficio) rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre.

Sono quelle appena sopra riportate le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19186/2019.

16 Agosto 2019 · Giorgio Valli




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