Agevolazioni fiscali acquisto prima casa e coniugi in comunione dei beni – Il requisito della residenza vale per uno solo dei coniugi

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e cio’ in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione, quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

Peraltro, bisogna ricordare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto cio’ che conta non e’ tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.

Pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entita’, quale la famiglia.

In virtu’ di tali principi, va, dunque, affermato che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile debba essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune.

Sono quelli appena riportati gli orientamenti giuridici espressi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16026/15.

13 Settembre 2015 · Roberto Petrella


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