Agevolazioni eco bonus 2014 » Per capirci di più

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Agevolazioni eco bonus 2014 » Gli incentivi per l'acquisto di veicoli compatibili con l'ambiente

Agevolazioni per i veicoli: scopriamo tutte le iniziative a cui si può accedere dopo l'approvazione degli eco bonus 2014.

Incentivi e agevolazioni veicoli: dal 6 maggio 2014 fino a 5.000 euro di bonus.

Dalle elettriche alle ibride, passando per i mezzi a GPL o a metano con emissioni di CO2 fino a 120 g/km (95 per i privati): ecco tutti i dettagli sul contributo statale.

Categorie agevolabili

Sono agevolabili i veicoli di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013, cioè:

  • ciclomotori e motocicli a due o tre ruote (categorie L1 (L1e), L2 (L2e), L3 (L3e), L4 (L4e), L5 (L5e)
  • quadricicli (Categorie L6e, L7e)
  • auto (categoria M1)
  • veicoli commerciali leggeri (categoria N1).

Inoltre, sono agevolabili i veicoli che abbiano i seguenti requisiti:

  • siano a basse emissioni complessive (sia di CO2 che di altri inquinanti)
  • siano di prima immatricolazione
  • siano acquistati e immatricolati entro il 31 dicembre 2015.

Si ricorda che per veicoli a basse emissioni complessive si intendono i veicoli:

  • elettrici
  • ibridi
  • a GPL
  • a metano
  • a biometano
  • a biocombustibili
  • a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km.

Ma come si definiscono, nell'ambito della misura, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL?

Per veicoli a trazione elettrica si intendono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

Per veicoli a trazione ibrida si intendono invece:

  1. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
  2. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale)
  3. veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Quali sono le tipologie di veicoli maggiormente agevolate?

Tutte le tipologie di veicoli ammissibili ricevono la stessa percentuale di agevolazione (20%) proprio per consentire le verifiche derivanti dal carattere sperimentale della misura.

Sono introdotti, tuttavia, dei tetti massimi di agevolazione che tengono in debito conto la differenza dei prezzi base di mercato delle diverse tipologie.

Per rispettare la finalità ambientale, inoltre, una quotadi risorse è destinata a quei veicoli, caratterizzati da percorrenze maggiori rispetto ai veicoli destinati ad uso proprio, cioè:

  • veicoli destinati all'uso di terzi, cioè utilizzati, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:
    1. locazione senza conducente
    2. servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
    3. servizio di linea per trasporto di persone
    4. servizio di trasporto di cose per conto terzi
    5. servizio di linea per trasporto di cose
    6. servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  • veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinato ad essere utilizzati esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell'impresa.

Veicoli non considerati agevolabili

Un veicolo a “km 0”, essendo già immatricolato al momento dell'acquisto, non può essere agevolato. La norma stabilisce, infatti, che il veicolo acquistato non deve essere stato già immatricolato in precedenza.

Anche le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie di veicoli agevolabili.

Sono infatti agevolabili solo i veicoli, come:

  • ciclomotori e motocicli a due o tre ruote (categorie L1(L1e), L2 (L2e), L3 (L3e), L4 (L4e), L5 (L5e))
  • quadricicli (Categorie L6e, L7e)
  • auto (categoria M1)
  • veicoli commerciali leggeri (categoria N1).

Da notare che la normativa non prevede una lista chiusa di modelli agevolabili.

Occorre, quindi, verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici/importatrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla normativa. (vedi FAQ B3).

Proseguendo, nel caso di veicoli dotati di impianto a doppia alimentazione metano/benzina o gpl/benzina, questi hanno emissioni differenti se utilizzati con alimentazione a metano o gpl rispetto all'alimentazione a benzina.

Ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

Nel caso di veicoli a cui viene installato, in concomitanza all'acquisto un impianto metano o gpl, questi non rientrano tra i veicoli agevolabili.

I veicoli agevolabili sono solo quelli nuovi di fabbrica. Le caratteristiche di ammissibilità devono quindi corrispondere a quelle di omologazione da parte del costruttore, risultanti sulla carta di circolazione.

Quali sono le condizioni perché un veicolo sia considerato utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa?

La definizione discende dal DPR 22 dicembre 1986, numero 917 (testo unico delle imposte sui redditi), che definisce l’uso come bene strumentale, a fini fiscali.

Ogni impresa dunque è normalmente al corrente se il veicolo viene acquistato per tale finalità (in quanto lo dovrà poi adeguatamente denunciare al fisco).

Comunque, un veicolo per uso proprio di un privato cittadino può essere agevolato, nei limiti delle risorse riservate a questo scopo, solo se producono emissioni di CO2 <= a 95 g/km. Per verificare, ai fini della ammissibilità ai contributi, il livello di emissioni di CO2 di un ciclomotore, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione. I ciclomotori ammessi alla misura sono esclusivamente quelli elettrici ed ibridi, che presentano emissioni di CO2 al di sotto delle soglie minime previste dalla misura.

Agevolazioni e risorse disponibili

Partiamo chiarendo il fatto che il contributo si compone di due parti uguali: contributo statale e sconto del venditore.

Esso viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d’acquisto, compresi eventuali altri sconti e prima dell'applicazione delle imposte.

Per esempio, un veicolo, con emissioni inferiori a 50 g/km che, con tutti gli optional inseriti nel contratto di vendita, e a valle di ogni eventuale ulteriore sconto praticato autonomamente dal venditore comporti un prezzo per l’acquirente pari a 25.000€ godrà di un contributo pari a 5.000€ corrispondente ad uno sconto del venditore di 2.500€ e un contributo statale di 2.500€.

Il prezzo finale per l’acquirente sarà dunque di 20.000€ più IVA e altre eventuali imposte.

Risorse disponibili per le agevolazioni dei veicoli a basse emissioni complessive

Nel 2014 per i veicoli a basse emissioni complessive (che utilizzano cioè combustibili alternativi come l’idrogeno, i biocombustibili, il metano e il biometano, il GPL e l’energia elettrica ed emettono meno di 120 g/km di CO2), sono disponibili 31,3 milioni di euro, a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel 2013, per un totale di 63,4 milioni di euro.

Ecco come sono ripartiti i fondi:

  • 15% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
  • 35% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.
  • 50% per l'acquisto di veicoli destinati all'uso di terzi o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa, (dietro obbligatoria rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

La ripartizione delle risorse per il 2015 verrà rideterminata in base all'andamento registrato nell’anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Acquirenti

Un veicolo acquistato da una società o da un’ impresa individuale (persona fisica) essere oggetto delle agevolazioni, nei seguenti tre casi e nei limiti delle risorse disponibili:

  1. se il veicolo è destinato all'uso di terzi, cioè quando è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende, come previsto dal codice della strada:
    • locazione senza conducente
    • servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
    • servizio di linea per trasporto di persone
    • servizio di trasporto di cose per conto terzi
    • servizio di linea per trasporto di cose
    • servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  2. se il veicolo è utilizzato nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinato ad essere utilizzati esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell'impresa, come indicato nel Testo unico delle imposte sui redditi. In questi primi due casi è necessario consegnare al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo.
  3. Qualora la società o impresa individuale non disponga di un veicolo da rottamare (con le idonee caratteristiche) può comunque accedere alla riserva di risorse disponibili per i veicoli con emissioni non superiori a 95 g/Km e destinate a tutte le categorie di acquirenti.

Come accennato in precedenza, poi, un veicolo acquistato da un individuo privato (non imprenditore) può essere oggetto delle agevolazioni nei limiti delle risorse disponibili, purché il veicolo produca emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.

Il veicolo può essere acquisito anche tramite locazione finanziaria.

Inoltre, un veicolo acquistato dalla Pubblica Amministrazione essere oggetto delle agevolazioni. Solo, in alcuni casi, ci sono vincoli alla destinazione d’uso dei veicoli.

Per usufruire del contributo, l’acquirente deve rivolgersi ad un rivenditore. Sarà quest’ultimo a farsi carico della gestione della pratica relativa al contributo.

È possibile, inoltre, cointestare una vettura, anche se la piattaforma consente l’inserimento di un solo nominativo.

Il nominativo inserito in sede di prenotazione dovrà coincidere con il nominativo che risulterà quale intestatario (e non quale eventuale cointestatario) del veicolo alla Motorizzazione Civile.

La verifica di identità tra i due nominativi potrà essere effettuata in prima battuta dal rivenditore in sede di conferma della prenotazione.

Qualora dai successivi controlli che saranno effettuati su dati e documentazione inserita a sistema, il nominativo inserito come acquirente non corrispondesse all'intestatario del veicolo, il relativo contributo verrà annullato.

Condizioni e modalità di accesso

Per accedere alle agevolazioni non è sempre necessario consegnare un veicolo per la rottamazione, ma il contributo è concesso anche in assenza di rottamazione solo nel caso di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km e nei limiti delle risorse disponibili per questo particolare caso (assenza di rottamazione e CO2<= 95 g/km).

Nei casi in cui occorra consegnare al venditore un veicolo usato, il mezzo deve rispondere alle seguenti condizioni:

  • essere immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo
  • essere intestato da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari
  • appartenere alla stessa categoria del veicolo acquistato, secondo le categorie definite nell’allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013. A titolo esemplificativo, se l’acquirente intende comperare un veicolo commerciale leggero, deve consegnare al venditore un analogo veicolo commerciale leggero usato. Quindi la categoria del veicolo nuovo e di quello rottamato risultante dai libretti di circolazione dei due veicoli deve coincidere (ad esempio: M1 per M1, L1 per L1, etc.)
  • essere obbligatoriamente avviato a rottamazione.

Il processo di corresponsione e rimborso dei contributi relativi ai veicoli agevolati si compone delle seguenti fasi:

  1. Prenotazione dei contributi: i venditori
    • provvedono a registrarsi preventivamente al sistema informatico secondo la procedura disponibile nell’Area Rivenditori del presente sito
    • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione
    • confermano l’operazione entro 90 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
  2. Corresponsione dei contributi: il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d’acquisto, compresi eventuali altri sconti e prima dell'applicazione delle imposte.
  3. Rimborso al venditore dei contributi: le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
  4. Recupero dell'importo del contributo: le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, recuperano detto importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi esercizi.

Nel caso il veicolo nuovo venga consegnato oltre i 90 giorni dalla prenotazione, il contributo non potrà essere riconosciuto. Ciò, perché, entro 90 giorni dalla prenotazione, i venditori consegnano il veicolo e confermano l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e caricando sulla piattaforma la relativa documentazione.

Sia l’acquirente che il venditore devono essere consapevoli che il mancato rispetto di tale disposizione comporta la perdita del diritto al contributo prenotato.

Il veicolo usato consegnato al venditore contestualmente all'acquisto di un veicolo nuovo, non può essere reimmesso sul mercato? I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all'esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Inoltre, devono provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Proseguendo, i venditori devono caricare sulla piattaforma informatica del MISE la seguente documentazione:

  • copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto
  • copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo.

La stessa documentazione deve essere trasmessa alle imprese costruttrici o importatrici, le quali dovranno conservarla fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità della fruizione del contributo, i venditori devono caricare sulla piattaforma informatica del MISE anche la seguente documentazione:

  • copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico
  • originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista
  • certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo
  • documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

La stessa documentazione deve essere trasmessa alle e imprese costruttrici o importatrici, le quali dovranno conservarla fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Può registrarsi all'area riservata ai rivenditori ed effettuare le prenotazioni dei contributi ogni impresa che risulti iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, avendo denunciato tra le proprie attività quella relativa alla vendita di veicoli.

La rinuncia volontaria o l’annullamento di una prenotazione non pregiudicano la possibilità di effettuare una nuova prenotazione. Se una prenotazione è stata annullata, ciò non costituisce né titolo preferenziale per una nuova prenotazione, né pregiudica in alcun modo la possibilità di effettuare una nuova prenotazione, qualora siano ancora disponibili le risorse e siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità.

Ricordiamo, infine, che nei casi in cui per poter accedere alle agevolazioni è obbligatorio rottamare un veicolo (acquisto di veicoli per uso di terzi o veicoli ad uso strumentale all'attività di impresa), il veicolo da rottamare deve essere consegnato contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo.

30 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!