Agevolazioni fiscali prima casa – non è sufficiente la stipula del compromesso
L’effetto traslativo della proprietà discende esclusivamente dal contratto definitivo e non è rilevante, per i suoi effetti, la data in cui sia stato stipulato il preliminare di compravendita. La giurisprudenza mantiene questa fondamentale distinzione nel momento in cui, ad esempio, ritiene che debbano escludersi dalla comunione legale fra coniugi i beni con riferimento ai quali il contratto di trasferimento sia stato stipulato dopo lo scioglimento della comunione stessa, pur se il preliminare sia stato stipulato da uno coniugi in costanza di comunione.
Tale soluzione non può che essere recepita anche in ambito tributario. II significato letterale dell'espressione acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, quale elemento previsto ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale prima casa rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un trasferimento del diritto di proprietà di un immobile.
La giurisprudenza ha chiarito che l'acquisto rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali prima casa può anche essere a titolo gratuito o può anche riguardare una quota indivisa di un immobile (purché di entità tale da garantire la concreta possibilità di disporre del medesimo per adibirlo a propria abitazione); ma non è dubitabile che per "acquisto" si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza numero 17151/14.
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