Agevolazione prima casa - Separazione ed assegnazione casa coniugale
Per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti (reali) di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. La disposizione, com’è noto, persegue lo scopo d’incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto di un ‘unità immobiliare da destinare a “prima casa”.
In più, l’ agevolazione fiscale può essere mantenuta a condizione che venga rispettata (entro il termine di mesi diciotto) la fissazione della residenza anagrafica nella casa acquistata. A tale proposito, va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, ove l’immobile acquistato sia, in concreto, adibito a “residenza della famiglia”, il diritto all’agevolazione non resta escluso dalla diversa residenza anagrafica del coniuge che ha acquistato in regime di comunione legale (in pratica è sufficiente che mantenga la residenza uno solo dei due coniugi in regime di comunione).
Al verificarsi della separazione personale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorchè originariamente acquistato in regime di comunione legale, va equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni. Infatti, la facoltà di usare il bene comune non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
L’eventuale assegnazione del bene da parte del giudice della separazione, o i patti in tal senso contenuti nella separazione consensuale omologata, non hanno effetto ostativo, tenuto conto che, nell’enunciare il diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, la norma agevolativa è inequivoca nell’indicare che il titolo della disponibilità di un immobile, che preclude l’accesso al beneficio, deve avere carattere reale.
Ne discende che anche il proprietario esclusivo della casa che sia stata assegnata all’altro coniuge in conseguenza di una intervenuta separazione personale, non essendo egli titolare di un reale diritto di proprietà, può acquistare un secondo immobile fruendo delle agevolazioni prima casa.
Resta fermo, beninteso, che l’eventuale utilizzo strumentale dell’istituto della separazione a fini elusivi, potrà essere provato da parte dell’Ufficio, in armonia col divieto generale di abuso del diritto che si applica ad ogni pratica volta ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono i tributi.
Queste le considerazioni che i giudici della Corte di cassazione hanno svolto nella sentenza 3931/14.
26 Settembre 2015 · Roberto Petrella
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