Agevolazione prima casa – Nulla è dovuto al fisco per il trasferimento della proprietà previsto nell’accordo di separazione fra coniugi seppur intervenuto prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto dell’immobile

Il bonus fiscale prima casa decade a seguito del trasferimento della proprietà al coniuge con accordo di separazione intervenuto prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto dell'immobile

Sulla decadenza delle agevolazioni prima casa in seguito al trasferimento infraquinquennale della proprietà dell'immobile previsto nell'accordo si separazione o divorzio, si rinvengono due orientamenti di legittimità.

Il primo orientamento afferma che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione.

Sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi all'acquisto, senza che il cedente stesso abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali prima casa di cui egli abbia beneficiato per comprare quell’immobile vanno revocate. Il che comporta il conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In proposito rileva come le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni immobiliari, non manchino di un corrispettivo e non siano propriamente donazioni, avendo lo scopo di sistemare dei rapporti in occasione della separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

Ciononostante il regolamento pattizio, pur acquistando efficacia solo con l'omologazione di conformità ai superiori interessi della famiglia, trova comunque la sua fonte nell'accordo delle parti. Da ciò deriverebbe che il trasferimento dell'immobile, ancorché attuato mediante un accordo omologato di separazione personale dei coniugi, costituirebbe sempre un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente e, in quanto tale, non si potrebbe sottrarre al regime decadenziale dei benefici prima casa che opera, in assenza di un successivo riacquisto, in tutti i casi di trasferimento oneroso o gratuito dell'immobile prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto.

Il bonus fiscale prima casa non decade a seguito del trasferimento della proprietà al coniuge con accordo separazione intervenuto prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto

Il secondo orientamento ritiene, invece, che l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta prima casa, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Secondo tale orientamento di legittimità, il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, non decade dai relativi benefici atteso che l'immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane.

Infatti, la ratio propria dell'agevolazione fiscale per la prima casa dovrebbe essere quella di favorire l'acquisizione in proprietà dell'alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare. Ciò rende assolutamente prevalente la valutazione della causa che si connota anche per la soluzione di obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l'immobile acquistato con l'agevolazione fiscale e destinato a casa coniugale/familiare resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.

Va aggiunto, che tale conclusione è in linea sia con l'interpretazione di legittimità volta ad affermare la ricorrenza dei benefici in questione nel quadro degli accordi di negoziazione della crisi familiare, sia rispetto all'impostazione dei principali documenti di prassi del fisco.

Posizione prevalente della giurisprudenza di legittimità su bonus fiscale prima casa e trasferimento della proprietà al coniuge con accordo separazione intervenuto prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto

I giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 5356/16, hanno inteso conferire continuità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità favorevole al contribuente.

Non c'è alcuna decadenza delle agevolazioni fiscali prima casa se il trasferimento della proprietà a favore dell'altro coniuge avviene con accordo di separazione, seppur intervenuto prima di cinque anni dall'acquisto dell'immobile: secondo i giudici di Piazza Cavour, la normativa vigente stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati.

Tuttavia, il trasferimento della proprietà in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione: non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo il coniuge che aliena l'immobile conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici.

La previsione della sanzione della decadenza per le vendite infraquinquennali, non seguite dal riacquisto di altro immobile, risponde proprio all'esigenza di prevenire operazioni speculative di cessione con agevolazioni fiscali. Tali benefici sono diretti, infatti, favorire sul piano sociale l'acquisizione in proprietà della prima casa da destinare ad abitazione propria e quindi del consorzio coniugale e del nucleo familiare. Un intento speculativo, dunque, è sicuramente da escludere nel caso di cessione immobiliare senza corrispettivo ma rispondente all'esigenza di definizione dei rapporti tra coniugi in occasione della crisi definitiva del loro rapporto.

Dunque, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e tanto più rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.

Ne discende la peculiare funzione economico-sociale e la meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge. Ne deriva la conseguenza fiscale che le agevolazioni per l'acquisto prima casa si estendono ad ogni tipo di tassazione, indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione.

Concludendo, la normativa vigente laddove stabilisce la decadenza dai benefici per la prima casa in caso di cessione infraquinquennale non può trovare applicazione agli accordi traslativi raggiunti in sede di separazione e divorzio, la cui utilità sociale deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono funzionalmente destinati a dirimere.

19 Marzo 2016 · Giorgio Valli


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