Agente di commercio e procacciatore d’affari – Differenze e implicazioni fiscali

La figura del procacciatore di affari non è disciplinata da alcuna norma del codice civile o di altre leggi speciali, anche se la relativa attività presenta, sotto il profilo pratico una rimarchevole analogia con quella dell'agente commerciale. Ma è proprio questa circostanza che, per così dire, complica le cose, rendendo il rapporto suscettibile di impreviste insidie per l'impresa che ha conferito un incarico di tal tipo.

Mentre la figura del procacciatore di affari non è disciplinata da alcuna norma, l'attività dell'agente commerciale è espressamente regolata da disposizioni del Codice civile (dall'art.

1742 all'art. 1753) da alcune leggi speciali e da accordi economici collettivi. Per differenziare le due figure è sufficiente da un lato, individuare quali sono gli elementi di distinzione tra le due figure e, dall'altro, evidenziare che la professione di agente è una attività protetta.

Sotto il primo profilo gli elementi tipici che contraddistinguono il contratto di agenzia sono la stabilità del rapporto e l'esclusiva sulla zona contrattuale, mentre l'attività del procacciatore di affari è sostanzialmente occasionale, non è vincolata ad una zona predeterminata, e non è suscettibile di esclusiva.

Sotto il secondo profilo è da tener ben presente che l'attività di agente di commercio è una attività protetta in quanto il relativo esercizio è subordinato alla iscrizione ai ruoli camerali. Peraltro colui che esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritto nell'apposito ruolo, nonché la ditta che stipula un contratto di agenzia con persone non iscritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa.

Per un procacciatore d'affari è legittimo l’accertamento fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria e basato sulle dichiarazioni del sostituto di imposta che sostiene di avere erogato un compenso come reddito di lavoro autonomo.

In conformità ai principi appena esposti, i giudici della Corte di cassazione hanno stilato la sentenza 12559/15.

18 Giugno 2015 · Giorgio Martini


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