Affido condiviso » Problematiche sul rimborso delle spese scolastiche
In caso di separazione ed affido condiviso gli ex coniugi devono scegliere insieme l'indirizzo scolastico del figlio » In breve
Stop alle decisioni unilaterali sui figli di coppie separate. A maggior ragione dopo l’introduzione dell'affido condiviso entrambi i genitori devono scegliere l’indirizzo scolastico del ragazzo e se mandarlo a scuola pubblica o privata. Chi non consulta l’altro non ha diritto al rimborso della retta.
Cos'è l'affido condiviso
L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro.
In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti.
Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l’interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.
In caso di separazione ed affido condiviso gli ex coniugi devono scegliere insieme l'indirizzo scolastico del figlio » Sentenza Cassazione
Il principio illustrato all'inizio di questo articolo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 10174/12, ha sancito che: L’affido condiviso oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.
A parere degli Ermellini, dunque, l'affido condiviso oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.