Affidamento dei figli – obbligo di sentire il minore

Affidamento in seguito a separazione personale dei coniugi - I figli minori devono essere necessariamente ascoltati

Nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguardanti l'affidamento dei figli, i minori devono essere necessariamente ascoltati.

E' quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 21 ottobre 2009, numero 22238, ove si legge che in sede di modifica delle condizioni della separazione riguardanti l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori sono parti in senso sostanziale.

Affidamento in seguito a separazione personale dei coniugi - I figli minori sono portatori di interessi diversi da quelli dei genitori

Essi, cioè, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori.

Pertanto, in presenza di una richiesta di audizione avanzata da uno dei genitori o dal Pubblico Ministero, il Giudice della separazione o del divorzio (anche nella fase presidenziale) dovrà procedere all'ascolto dei minori, a meno che non fornisca idonea motivazione in ordine al fatto che:

Affidamento in seguito a separazione personale dei coniugi - Il mancato ascolto del figlio minore può costituire violazione del principio di contraddittorio

Salvo che ricorrano le condizioni indicate nella precedente sezione, il mancato ascolto dei minori realizzerebbe una violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Ad ogni modo l'audizione dei figli minori ha un'indubbia valenza probatoria, quale fonte di preziose informazioni sulla vita familiare, al fine di realizzare l'affidamento più conveniente nel preminente interesse del minore.

Affidamento in seguito a separazione personale dei coniugi - Cosa dice la Convenzione di Strasburgo sulla necessità di audizione dei figli minori

L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria in virtù dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge numero 77 del 2003.

In base a tale articolo 6 deve procedersi all'ascolto del minore, salvo che ciò possa arrecare danno al minore stesso.

Analogamente la Convenzione di Strasburgo prevede anche che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere.

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13 Settembre 2010 · Antonella Pedone




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