Affidamento di credito in conto corrente (fido) – Non basta un qualsiasi atto di disposizione che riduca il patrimonio del debitore per legittimare il recesso da parte della banca
Il debitore che agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito (fido) e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti.
E' evidente che la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori:in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile. Tuttavia, non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore.
Così i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 17291/16.
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