Si può adire l’Arbitro Bancario Finanziario anche attraverso una segnalazione al Prefetto

Il decreto "Salva Italia" ha previsto in capo ai Prefetti la facoltà di segnalare all’ABF specifiche problematiche relative all'erogazione del credito da parte delle banche. La norma si colloca sulla scia dell’esperienza degli speciali “osservatori” sull’andamento dell’erogazione del credito, operanti presso le Prefetture dei capoluoghi di regione. Gli osservatori hanno svolto la loro attività dal 15 aprile 2009 fino al 15 settembre 2010.

I Prefetti, su istanza riservata del cliente e dopo aver acquisito le osservazioni della banca interessata, possono sottoporre all’Arbitro Bancario Finanziario la problematica, dopo un vaglio preliminare della stessa e trasmettendo un’apposita relazione.

Sulla questione così sottoposta, il Collegio competente deve pronunciarsi, invece che nei 60 giorni ordinariamente previsti, entro 30 giorni.

La segnalazione prefettizia per conto del cliente è limitata alle sole contestazioni riguardanti le banche (non finanziarie o Poste Italiane) in tema di:

  • mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento;
  • inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento;
  • altri comportamenti conseguenti alla valutazione del merito di credito dei clienti.

Le segnalazioni prefettizie si differenziano dai ricorsi ordinari sul piano procedurale: i tempi per la decisione sono dimezzati, non sono necessari il preventivo reclamo alla banca e il versamento del contributo di 20 euro da parte del ricorrente, non sono previste le controdeduzioni dell’intermediario né l’attività preparatoria della Segreteria tecnica, in quanto l'Arbitro Bancario Finanziario decide sulla base di una relazione redatta dallo stesso Prefetto.

9 Dicembre 2014 · Giovanni Napoletano


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